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Area II - Affari dei culti acattolici

Il Dirigente dell'Area
Viceprefetto Antonio Tedeschi (reggente)

La Direzione Centrale degli Affari dei Culti ha competenza amministrativa relativamente a vari aspetti concernenti i culti diversi dal cattolico, in osservanza degli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione che concernono l’eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e pari libertà delle confessioni religiose che hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, il diritto di tutti di professare e diffondere la propria fede esercitando il relativo culto nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano.

Questa competenza ha assunto sempre maggior rilievo anche in relazione al continuo aumento del fenomeno migratorio verso il nostro Paese.

La normativa di riferimento è la legge 24 giugno 1929 n. 1159 e il relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, che la Corte Costituzionale, con alcune sentenze, ha reso conforme al nostro ordinamento giuridico.

In alcuni casi gli enti di culto diversi dal cattolico, in possesso della personalità giuridica riconosciuto con D.P.R., regolano il loro rapporto con lo Stato per mezzo di leggi di recepimento di intese stipulate con lo Stato medesimo ai sensi dell’art. 8 c. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.

 

Confessioni diverse da quella cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato

 Enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica disciplinati dalla legge 1159/1929 

Festività religiose delle confessioni diverse da quella cattolica

Intese I.N.P.S.

Ministri di culto

Riconoscimento della personalità giuridica