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Fondo Edifici di Culto

Il Fondo edifici di culto (FEC) è stato istituito dalla legge 20 maggio 1985 n. 222, per l’attuazione di taluni aspetti dell’Accordo del 18 febbraio 1984 tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, che ha modificato il Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929. Il patrimonio dell’ente è composto prevalentemente di oltre 780 chiese, moltissime di inestimabile valore storico e artistico, provenienti dalle Corporazioni religiose, ossia monasteri e conventi, che furono soppressi, insieme ad altri enti ecclesiastici, dalla legislazione “eversiva” della seconda metà del XIX secolo

Istituito e disciplinato dal Titolo III della legge 222/1985, il Fondo edifici di culto è succeduto, ereditandone i patrimoni, al Fondo per il culto, al Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e ad altre Aziende speciali di culto. A tali enti erano stati attribuiti i beni e le rendite degli enti ecclesiastici colpiti dalle leggi di soppressione ottocentesche: fra questi beni erano presenti anche le chiese già appartenenti ai conventi e ai monasteri soppressi.

IL PATRIMONIO

I circa 780 edifici sacri di proprietà del FEC sono dislocati in gran parte del territorio italiano, nelle grandi città come nei piccoli centri. A titolo puramente esemplificativo, si possono citare alcune chiese universalmente conosciute per il valore storico e l’altissimo pregio artistico: a Bologna, S. Domenico, S. Maria dei Servi e la Chiesa del Corpus Domini; a Firenze, la Basilica di Santa Croce, S. Maria Novella e S. Marco; a Roma, S. Maria in Ara Coeli, S. Maria del Popolo, S. Maria della Vittoria, S. Ignazio, S. Maria Nova o S. Francesca Romana, S. Maria Sopra Minerva, S. Andrea della Valle, la Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo al Celio; a Napoli, Ss. Severino e Sossio, S. Chiara con l’annesso monastero, S. Domenico Maggiore e S. Gregorio Armeno; a Palermo la chiesa del Gesù-Casa Professa, S. Maria dell’Ammiraglio o della Martorana. Sono poi da ricordare le abbazie di Farfa, a Fara in Sabina (Rieti), di Praglia a Teolo (Padova), di Fossacesia (Chieti), di S. Martino alle Scale a Monreale (Palermo).

Sono di proprietà del FEC anche la maggior parte degli oggetti conservati nelle chiese, e, fra questi, i quadri, le statue, gli arredi sacri e le opere d’arte. Arnolfo di Cambio, Giotto, Masolino, Paolo Veneziano, Donatello, Masaccio, Pinturicchio, Benozzo Gozzoli, Ghirlandaio, Filippino Lippi, Antoniazzo Romano, i Della Robbia, Michelangelo, Tiziano, Giorgio Vasari, Guido Reni, Caravaggio, il Cavalier d’Arpino, Gian Lorenzo Bernini, Cosimo Fanzago, Domenico Antonio Vaccaro sono alcuni degli autori, più illustri e rappresentativi, dei capolavori conservati nelle chiese del Fondo Edifici di Culto.

Appartengono al Fondo anche importanti aree archeologiche e museali come le “Case romane”, ossia la domus sottostante la Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo al Celio in Roma; il museo dell’Opera di Santa Chiara, con l’adiacente chiostro maiolicato, e la Sala degli arredi sacri nella Basilica di San Domenico Maggiore, entrambi in Napoli; il tesoro e i mosaici della Cappella Palatina nel Palazzo dei Normanni a Palermo.

Tra i suoi beni il FEC annovera anche un pregevole fondo librario antico custodito nella Biblioteca della Direzione centrale, nel quale vi sono, fra l’altro, circa 400 volumi antichi, stampati a partire dall’anno 1552. Nell’ambito di un accordo con l’Archivio centrale dello Stato, il Fondo gestisce un proprio Archivio storico, conservato nel complesso di S. Croce in Gerusalemme in Roma, e precisamente nella sala già sede della Biblioteca Sessoriana.

Inoltre, va ricordato che il Fondo è proprietario di beni di altra natura, tra i quali spiccano la Foresta di Tarvisio e il Quarto S. Chiara: la prima, un’estensione di ambiente alpino di circa 23.000 ettari nella provincia di Udine, al confine con Austria e Slovenia, comprendente due aree di riserva integrale; il secondo, area silvo-pastorale ai piedi della Majella, nel comune di Palena (Chieti), riserva naturale orientata con un interessante ambiente umido.

Infine, appartengono al FEC anche beni fruttiferi come appartamenti, negozi, caserme, fondi rustici.

 

DA CHI È AMMINISTRATO CON QUALI FINI ISTITUZIONALI

Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica, il cui legale rappresentante è il Ministro dell’interno, coadiuvato da un Consiglio di amministrazione. Ha un proprio bilancio, allegato a quello del Ministero, ma da esso distinto.

L’amministrazione del Fondo è affidata ad una Direzione centrale del Ministero, inquadrata nel Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. In sede provinciale tale amministrazione è invece attribuita ai Prefetti.

Le finalità istituzionali dell’ente patrimoniale sono fissate dall’art. 58 della legge 222/2005 e consistono nella conservazione, restauro, tutela e valorizzazione degli edifici sacri di proprietà. Gli interventi tecnici relativi sono affidati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. I proventi destinati a tali finalità sono ricavati dall’amministrazione del patrimonio fruttifero e da un contributo annuale dello Stato. Gli edifici di culto sono, di norma, concessi in uso all’Autorità ecclesiastica per l’ufficiatura e le attività pastorali.

 

CENNI STORICI

Nel contesto della formazione dello Stato italiano, durante la seconda metà del XIX secolo, l’ideologia liberale e la concezione laica dello Stato portarono alla emanazione, prima nel Regno di Sardegna e poi nel Regno d’Italia, di una serie di norme conosciute nel loro insieme come “legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico”. Con tali norme furono soppresse le Case degli ordini religiosi (le cosiddette Corporazioni religiose) e gli enti ecclesiastici secolari non finalizzati alla cura delle anime, revocandone la peronalità giuridica e confiscandone l'ingente patrimonio accumulato nel corso del tempo.Le finalità perseguite erano molteplici. Da un lato, mediante la vendita dei beni acquisiti, si intese sostenere le finanze dello Stato e, nel contempo, restituire alla libera circolazione del mercato i beni ecclesiastici che formavano la cosiddetta manomorta. D’altro canto, con gli introiti ottenuti, si volle finanziare enti distinti dallo Stato, con autonomia patrimoniale e gestionale, che avrebbero dovuto provvedere all’erogazione delle pensioni ai membri delle corporazioni religiose disciolte, al pagamento dei vitalizi ai sacerdoti secolari colpiti, nonché all’assegnazione del supplemento di congrua ai parroci. Quest’ultimo rappresentava una integrazione del reddito per quei sacerdoti il cui beneficio parrocchiale forniva una rendita al di sotto di un determinato importo. Si attuava in tal modo un trasferimento di risorse economiche dagli enti ecclesiastici ritenuti dallo Stato dannosi per la società ed inutili per il culto della popolazione, e perciò soppressi, alle parrocchie più bisognose.

Il primo ente creato dallo Stato, ma da esso distinto, per realizzare tale ridistribuzione fu la Cassa ecclesiastica, istituita con la legge 29 maggio 1855, n. 878, operante dapprima nel solo Stato sabaudo e poi anche nelle Marche, in Umbria e nelle Province napoletane (ossia la parte continentale del Mezzogiorno), man mano che queste regioni venivano annesse al nascente Stato unitario, fra il 1860 e il 1861. Con la legge 7 luglio 1866, n. 3036, che estese la soppressione all’intero territorio nazionale (e che fu poi integrata dalla legge15 agosto 1867, n. 3848), la Cassa ecclesiastica fu sostituita da un ente analogo, il Fondo per il culto. Altro ente dai caratteri simili fu il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, istituito dalla legge 19 giugno 1873, n. 1402, che estese alla provincia romana la soppressione degli enti ecclesiastici. Entrambi i Fondi erano amministrati da una Direzione generale inquadrata, seppur con autonomia, nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti. Nel loro patrimonio erano presenti anche le chiese, già annesse alle Corporazioni religiose, e mantenute aperte al culto. Di esse i due Fondi assumevano, insieme alla proprietà, gli oneri di manutenzione e di ufficiatura. I fabbricati ex monastici o ex conventuali furono invece ceduti gratuitamente ai Comuni e alle Province che ne avessero fatto richiesta per adattarli a scuole, asili infantili, ospizi, ospedali o altre opere di beneficenza e di pubblica utilità. Le collezioni librarie delle Case religiose costituirono la base per la nascita delle biblioteche civiche, mentre altrettanto avvenne per gli oggetti d’arte devoluti ai nuovi musei istituiti nei Comuni e nelle Province. Si deve però ricordare che in molti casi tali trasferimenti furono affetti da gravi fenomeni di dispersione del patrimonio librario ed artistico.

In seguito ai Patti lateranensi del 1929, lo Stato italiano riammise la possibilità che fosse riconosciuta la personalità giuridica civile, secondo le modalità fissate  nella legge 27 maggio 1929, n. 848, a nuove associazioni religiose (Ordini e Congregazioni), ed ad altri enti ecclesiastici con caratteristiche simili a quelli in precedenza soppressi. Nel 1929, inoltre, sempre in seguito ai Patti lateranensi, fu concentrata nella Direzione generale del fondo per il culto l’amministrazione di altri patrimoni: quello dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e quello dei Fondi di religione esistenti nelle province acquisite all’Italia in seguito alla prima guerra mondiale. Gli Economati generali erano organi dello Stato, dipendenti anch’essi dal Ministero di grazia e giustizia, con il compito di amministrare il patrimonio dei benefici, ossia degli uffici ecclesiastici, nel periodo in cui essi erano privi di titolare. Essi furono soppressi perché il Concordato mise fine al diritto del Sovrano sui frutti dei benefici vacanti («regalia»). I Fondi di religione erano stati istituiti nell’Impero austriaco alla fine del XVIII secolo per gestire il patrimonio di conventi ed altri enti ecclesiastici soppressi. Fra le proprietà ad essi appartenenti spiccava la grande Foresta di Tarvisio, ai confini fra Italia, Austria ed Jugoslavia. Nel 1932, infine, la Direzione generale del Fondo per il culto fu trasferita alle dipendenze del Ministero dell’interno.

Con il nuovo Accordo del 1984 per la revisione del Concordato sono mutate profondamente le modalità con le quali è organizzato il sostentamento del clero cattolico nello Stato italiano. La legge 20 maggio 1985 n. 222 lo ha  ora attribuito ad appositi Istituti diocesani e ad un Istituto centrale, eretto dalla Conferenza episcopale italiana. La retribuzione di parroci e vescovi è dunque attualmente assicurata dalle risorse di enti che fanno parte dell’organizzazione della Chiesa cattolica e a cui lo Stato riconosce personalità giuridica civile. Tali risorse sono costituite da contributi della Conferenza episcopale italiana e da erogazioni liberali da parte dei cittadini italiani deducibili dalle imposte. La Chiesa cattolica è peraltro destinataria della quota dell’otto per mille dell’imposta del reddito delle persone fisiche che i contribuenti decidono di devolverle e che può essere impiegata anche per il sostentamento del clero. Cessata dunque la finalità principale per cui erano nati, il Fondo per il culto e gli altri Fondi di religione sono stati soppressi dalla legge del 1985. I loro patrimoni sono stati ereditati da un nuovo ente, il Fondo edifici di culto, la cui denominazione rende manifesta la rinnovata missione istituzionale: la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione delle chiese ex monastiche o ex conventuali, annesse cioè ai monasteri e ai conventi soppressi dal 1855 al 1873, che, come si è detto, le diverse norme eversive assegnarono in proprietà alla Cassa ecclesiastica e poi al Fondo per il culto.

Last modified:
10/01/2022 - 18:20