Lingue

Tu sei qui

Ingresso in territorio italiano dei lavoratori altamente qualificati: le novità introdotte alla procedura per la “Blue Card Ue” dalla Legge 9 del 2014 “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”

Con la Legge n. 9 del 2014 recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” , pubblicata in G.U. n.43 del 21.02.2014, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145 (art. 5, comma 8), che ha apportato, tra le altre, significative modifiche  alla disciplina del Testo Unico per l’Immigrazione in tema di ingresso dei lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater – Carta Blu UE).
Con Circolare congiunta del  Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1886 del 17 marzo 2014, sono stati evidenziati gli aspetti innovativi introdotti dalla normativa sopraindicata.
Con riguardo all’ingresso dei lavoratori altamente qualificati, la normativa in argomento ha eliminato dal comma 1, lett. a) e dal comma 5, lett. b) dell’art. 27 quater del testo Unicola parola “relativa”, così da svincolare il possesso del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. Non sarà, pertanto, più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma sarà, pertanto, sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di residenza dello straniero.
La proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante dovrà, comunque, riferirsi a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011.
 
Si fa presente, inoltre, che la legge in oggetto è intervenuta sull’art. 22, comma 11 bis del Testo Unico, inerente il tema della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per attesa occupazione.
In particolare, sono state eliminate dal comma 11 bis le parole “di secondo livello” riferite al master universitario, ritenendo così idoneo il titolo suddetto a prescindere dal livello di riferimento.
Si precisa che questa Direzione Centrale (per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo), d’intesa con il MIUR, aveva fornito un’interpretazione nel senso indicato dalla norma, con precedente circolare n.7438 del 11.12.2013. Tale ultima disposizione normativa, pertanto, attribuisce valore di legge ad una prassi amministrativa già consolidata.
In ultimo, si evidenzia che la legge in argomento ha abrogato il comma 4 dell’art. 39 del Testo Unico, che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero.

Ultima modifica:
13/04/2016 - 17:41