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Trattamento di fine rapporto maggiorato per le vittime del terrorismo

Per le vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e per taluni dei loro familiari anche superstiti è incrementato, secondo la misura stabilita dalle stesse disposizioni, il trattamento di fine rapporto (TFR) o equipollente se lavoratori dipendenti iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS, ovvero è corrisposta un’indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto a favore dei lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, degli iscritti alla Gestione Separata e per i liberi professionisti. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Le vittime del terrorismo e i loro familiari che intendono accedere ai predetti benefici devono presentare, se dipendenti privati, autonomi o liberi professionisti, apposita domanda presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Ufficio I “Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”; i dipendenti pubblici devono presentare istanza direttamente all’INPS.

I decreti di riconoscimento del predetto beneficio sono adottati sulla base sia della valutazione di merito circa i presupposti di legge, sia degli importi calcolati dall’INPS (anni di contribuzione e criteri di rivalutazione stabiliti dalla legge) o dalle Casse previdenziali di appartenenza qualora si tratti di liberi professionisti. Allo scopo, il Ministero dell’Interno e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) hanno stipulato un’apposita convenzione.

 

 

BENEFICIO

 

BENEFICIARI

 

10 anni di aumento figurativo di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

 

 

Tutti coloro che abbiano subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, e i loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni, e, in mancanza, ai genitori.

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Qualsiasi documento da cui si possa evincere che il richiedente è in pensione e l’importo del TFR liquidato: mod. 730 o dichiarazione del datore di lavoro, oltre ai dati del conto corrente (IBAN) su cui effettuare l’accredito.

 

Artt. 2, 3 e 4 della legge n. 206/2004

Circolari INPS

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