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Spetta allo Stato italiano esaminare le domande di protezione internazionale in caso di richiesta di ricongiungimento familiare ed in presenza di particolari condizioni personali del richiedente

Con Ordinanza del 10 giugno 2011, la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha sancito la legittimità della prosecuzione dell’esame della domanda di protezione internazionale in Italia, in virtù di quanto previsto dall'art.15 del Regolamento europeo n.343 del 2003.
Il Consiglio di Stato, con tale Ordinanza, ha riconosciuto il ricongiungimento familiare come rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del Regolamento n. 343 del 2003. Secondo quanto sancito dalla Corte, infatti, l’immediato trasferimento dell’esame della domanda di protezione internazionale ad altro Stato competente a decidere sullo status di rifugiato politico, laddove non venissero considerati i particolari motivi umanitari derivanti dalla richiesta di ricongiungimento familiare, costituirebbe un “pregiudizio grave e irreparabile”.