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Immigrato extracomunitario con figlio minore: per la Cassazione non servono gravi motivi di salute o circostanze eccezionali per la concessione del permesso di soggiorno temporaneo

La Prima sezione civile della Corte di Cassazione, con Sentenza n.2647/2011 ha stabilito che la temporanea autorizzazione di un extracomunitario a restare in Italia, nel caso in cui ci sia di mezzo un minore, "non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute". Un cittadino marocchino che viveva e lavorava a Milano, dove si era creato una famiglia, aveva avuto un bambino, aveva chiesto una proroga dell'autorizzazione a restare in Italia. Le autorità avevano respinto l`istanza e lui aveva impugnato la decisione di fronte al Tribunale che aveva accolto la domanda; in secondo grado la Corte d`Appello aveva ribaltato il verdetto, portato alla attenzione della Corte di Cassazione. I giudici di piazza Cavour hanno accolto il gravame dell'immigrato privilegiando i diritti di un padre che chiedeva di stare con il figlio.
 
Il Collegio, richiamando la decisione delle Sezioni Unite n.21799 del 2010 ha affermato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall`art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non postula necessariamente l`esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell`età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o deriverà certamente al minore dall`allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall`ambiente in cui è cresciuto.