Lo straniero che divorzia dal coniuge di nazionalità italiana dopo tre anni di nozze ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno
Con Ordinanaza n. 19893 del 20 settembre 2010 la Corte di Cassazione - Sezione I - ha deciso che lo straniero extracomunitario che divorzia dal coniuge di cittadinanza italiana dopo almeno tre anni di rapporto coniugale abbia diritto di restare in Italia e di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. La Suprema Corte infatti ha riconosciuto per il cittadino extracomunitario il diritto di soggiorno sulla base del principio che “ il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione europea non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno stato membro, a condizione che il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o di annullamento".
L'unica condizione indefettibile nel caso portato alla valutazione dei giudici di piazza Cavour è che il matrimonio "sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nel territorio nazionale prima dell'inizio del procedimento di divorzio o di annullamento". Il caso esaminato dalla Corte riguarda una signora equadoregna sposata con un italiano nel 1999 e poi separata nel 2006. La questura aveva erroneamente ritenuto che la fine del matrimonio facesse venire meno il diritto di rinnovo del permesso di soggiorno per la cittadina extracomunitaria. Su tale base veniva emesso un decreto di espulsione convalidato dalla Corte d'appello di Genova nell'ottobre 2007. La donna si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione che le ha dato ragione censurando i giudici di merito per non aver applicato il decreto legislativo n. 30 del 2007, "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".