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La competenza dei ricorsi proposti contro il diniego di concessione della cittadinanza spetta al Tar del Lazio e non al Tribunale amministrativo della regione in cui risiede lo straniero

La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con Decisione n.2815 del 10 maggio 2010, si è pronunciata sul ricorso per regolamento di competenza proposto dal Ministero dell'Interno per la declaratoria della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a conoscere di un ricorso pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana e proposto per l’annullamento del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione in ordine alla istanza di acquisto della cittadinanza italiana.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto il ricorso citato dichiarando la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, in quanto il ricorso originario investiva un atto (diniego di conferimento della cittadinanza italiana) emesso da una Autorità centrale dello Stato ed avente efficacia non territorialmente limitata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della legge n. 1034/1971.
La Sesta Sezione ha argomentato inoltre che tale considerazione debba essere ricollegata all’incidenza del provvedimento in questione sullo “status” del soggetto interessato, con efficacia “erga omnes” e sulla base di principi rilevanti per la collettività nazionale, in cui tale soggetto aveva chiesto di inserirsi.
  
Consiglio di Stato - Sezione Sesta -
 
DECISIONE 2815 del 10 maggio 2010
 
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2010, per regolamento di competenza, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
 
per la declaratoria della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a conoscere del ricorso n. 1809 del 2009 pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana e proposto per l’annullamento del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione sull’istanza di acquisto della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente nel luglio 2007 ( v. ordinanza collegiale del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00015/2010);.
...omissis...
 
FATTO
Il TAR per la Toscana chiede, con ordinanza della Sezione II n15/2010, di valutare l’istanza di regolamento di competenza territoriale proposto dal Ministero dell’Interno con riferimento ad un ricorso prodotto avverso un diniego di concessione di cittadinanza italiana nei confronti del cittadino xxxxx, da tempo residente in xxx, la cui istanza era stata avanzata nel luglio 2007.
Nella presente fase di giudizio l’originario ricorrente non si è costituito.
Alla camera di Consiglio del 9 marzo 2010 il ricorso viene assunto in decisione.
 
DIRITTO
Ritiene il Collegio che regolamento di competenza in esame sia suscettibile di valutazione conforme a quella rappresentata dall’Amministrazione; e ciò in quanto il ricorso originario investe un atto (diniego di conferimento della cittadinanza italiana) emesso da una Autorità centrale dello Stato ed avente efficacia non territorialmente limitata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della legge n. 1034/1971.
 
A tale riguardo infatti, nonostante qualche oscillazione della giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, 23.4.1992, n. 443) deve ritenersi preferibile individuare la competenza territoriale di cui trattasi non con riguardo al luogo in cui il destinatario dell’atto abbia la propria stabile dimora o residenza, ma in considerazione dell’incidenza del provvedimento in questione sullo “status” del soggetto interessato, con efficacia “erga omnes” e sulla base di principi rilevanti per la collettività nazionale, in cui tale soggetto chiede di inserirsi, anche al di là del luogo in cui si concentrano gli affari ed interessi del medesimo (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. VI, 25.6.2008 n.3238; 5.6.2006, n.3350).
 
L’istanza di regolamento in esame deve essere, pertanto, accolta, con conseguente declaratoria di competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma.
Le spese della presente fase di giudizio sono poste a carico dell’originario ricorrente e vengono liquidate secondo quanto precisato in dispositivo.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e dichiara la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
 
Condanna il sig. xxxxx, al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che vengono liquidate in Euro 1000,00 (mille/00).
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2010