Sentenza TAR Sicilia del 12 novembre 2009: la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo
Un cittadino straniero aveva presentato richiesta per un permesso di soggiorno per motivi umanitari ma la questura di Palermo non risponde. Avverso il silenzio rifiuto della questura viene proposto ricorso al Tar Sicilia. Il Tribunale Amministrativo Regionale siciliano, II Sezione, con decisione del 12 novembre 2009, rinvia alla giurisdizione del giudice ordinario, stabilendo che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto “come ha avuto occasione di compiutamente osservare la Corte di Cassazione – SS.UU. con la sentenza n. 19393 del 9 settembre 2009, la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 della Costituzione esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore. La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario”. Di analogo tenore l'Ordinanza della Corte di Cassazione n.11535 del 19 maggio 2009.