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Con il Decreto Legislativo 40 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva 2011/98/UE, introdotta nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del “permesso unico lavoro”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.68 del 22-3-2014 - ed  è entrato in vigore il 6 aprile 2014 il D.Lgs. n. 40 del 4 marzo 2014 di attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.  
All’art. 1 il decreto introduce modifiche agli artt. 4-bis, 5 e 22 del T.U. delle norme sull'immigrazione: previsto l'allungamento a 60 gg. del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi di soggiorno e l'inserimento della dizione "permesso unico lavoro" su alcuni permessi di soggiorno che consentono l'attività lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori "alla pari", agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonchè ai titolari di protezione internazionale o temporanea   ed ai titolari di  permessi di soggiorno UE per  soggiornanti di lungo periodo.
L’art. 2 del D.lgs. n. 40/2014 prevede l'abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del T.U.  Immigrazione che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno  per lavoro  (articolo 13, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).
Nella Circolare 2460 del 4 marzo 2014 della Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno sono illustrati gli aspetti più significativi della innovazione normativa.

 

Ultima modifica:
13/04/2016 - 16:01