Accordo d'Integrazione
E' entrato in vigore il 10 marzo 2012 il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato", emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n.179. Da tale data, pertanto, gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che faranno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso di soggiorno di durata pari o superiore ad un anno, dovranno sottoscrivere tale accordo presso le Prefetture o le Questure. Con tale istituto, basato sul principio dei crediti, si è voluta perseguire la strada del patto con il cittadino non appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante, fondato su reciproci impegni. Da parte dello Stato, quello di assicurare il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana; da parte del cittadino straniero, l'impegno al rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.
Emanato ai sensi dell’articolo 4 bis del 'T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ' (D. Lgs 286/1998), e pubblicato sulla G.U. 263 dell' 11 novembre 2011, il regolamento disciplina l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti delle verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.
Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno e di quello per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono state indicate le linee d’indirizzo per la corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle misure introdotte dalla nuova normativa.
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Se ciò non fosse possibile il documento sarà tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato. L’accordo prevede che entro due anni, prorogabili per un ulteriore anno, lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti perché ne sia decretato l’adempimento . All'atto della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero sono assegnati sedici crediti che saranno confermati e potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…). I crediti potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge. Alla scadenza, sarà avviata la verifica dei crediti acquisiti e, in base al numero di crediti raggiunto, sarà decretato dal Prefetto l’adempimento dell’Accordo, l’adempimento parziale o la risoluzione dell’Accordo per inadempimento.
Il testo dell'Accordo, i relativi allegati e la modulistica, come pure un vademecum dedicato, sono disponibili tradotti in 19 lingue.
Allegati: