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Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 5/02/1992

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai prefetti è attribuita la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani residenti in Italia.

La competenza è, invece, del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio.

Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 il termine massimo di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana è di ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Per le istanze presentate prima della suddetta data il termine di definizione è di quarantotto mesi

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