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La clandestinità è un reato ma non un aggravante

Con sentenza n. 249 dell' 8 luglio 2010 la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo l'aumento di un terzo della pena per i reati commessi dagli immigrati presenti illegalmente sul territorio italiano. In pratica il connotato di aggravante per lo straniero irregolare, introdotto nel nostro codice penale, dall’art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), o nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92),  violerebbe gli articoli 3 e 27 della Costituzione e sarebbe indebitamente correlato al solo status di immigrato irregolare e non ad un comportamento o ad un fatto materiale posto in essere dal reo. Con il via libera al reato di clandestinità, invece, la Corte ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Livorno e di Ferrara.

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