La condanna ex art 14 comma 5ter del Testo Unico Immigrazione D.Lgs.286 del 1998 non osta alla regolarizzazione del lavoratore straniero
Con Ordinanza n. 4066 del 2 settembre 2010 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario contro il diniego del permesso di soggiorno motivato dalla condanna riportata dall’appellante ai sensi dell’art. 14, D.lgs. 286 del 1998 (commi 5-ter e 5-quinquies). I giudici di palazzo Spada hanno ritenuto che la condanna non fosse ostativa all’ammissione della procedura di emersione del lavoro irregolare del 2009.
Ordinanza 4066 del 2 settembre 2010
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente Ordinanza
Sul ricorso numero di registro generale 6751 del 2010, proposto:
dal sig. XXXXX xxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Xxxxx Xxxxx, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della ordinanza sospensiva del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE I n. 250/2010, resa tra le parti, concernente diniego di permesso di soggiorno.
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 il Cons. Claudio Contessa e udite le parti;
Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento atteso che non sembra che la condanna riportata dall’odierno appellante ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 286 del 1998 (commi 5-ter e 5- quinquies) fosse ostativa all’ammissione della procedura di emersione di cui all’art. 1-ter, d.l. 78 del 2009 (si veda, in particolare, il comma 13 dell’art. 1-ter, cit., il quale fa esclusivo riferimento alle ipotesi – che nella specie non ricorrono - di espulsioni disposte ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del d.lgs. 286, cit.)
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6751/2010) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente, Paolo Buonvino, Consigliere, Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
L'articolo 5-ter del D.Lgs. 286 del 1998. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonchè, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.