Confraternite
Nell'ambito degli enti ecclesiastici, le Confraternite meritano un cenno particolare perché sono tra le più antiche espressioni dell´associazionismo laicale ed hanno assunto nel corso del tempo diverse finalità, di culto e di beneficenza. Esse possono attendere all´assistenza dei propri membri, alla cura della sepoltura degli associati, all´assistenza degli infermi, alla promozione del culto di un´immagine sacra, alla cura e gestione di una chiesa. Anche a causa della pluralità dei fini, assumono a seconda delle aree geografiche differenti denominazioni, come congreghe, misericordie e confraternite.
Le Confraternite di nuova istituzione sorgono come associazioni pubbliche di fedeli e sono disciplinate dalla Legge 20 maggio 1985, n. 222.
Le Confraternite storiche, invece, hanno subìto un lungo travaglio dovuto alle varie vicissitudini normative della materia dell´assistenza e beneficenza. Le Confraternite aventi fine di culto civilmente riconosciuto sono quegli enti ai quali, in applicazione del Concordato del 1929, è stato riconosciuto lo scopo esclusivo o prevalente di culto.
Un elevato numero di detti enti non è più operante, perciò la Conferenza Episcopale Italiana in data 1° marzo 1999 ha invitato i Vescovi diocesani a procedere alla soppressione delle Confraternite “quiescenti”. In sintonia con tale orientamento, il Ministero dell'Interno ha promosso un´attività di rilevazione dei predetti enti, per verificare, tramite le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Diocesi competenti, se esistano ancora, se siano operanti o se abbiano mutato natura giuridica.
Una volta accertata la situazione di fatto, qualora le Confraternite risultino non operanti, l’Amministrazione chiede alle Diocesi competenti di provvedere ad adottare i relativi decreti di estinzione canonica, ai quali sarà conferita efficacia civile ai sensi della Legge n. 222/1985.