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Consiglio di Stato: illegittimo lo stato di emergenza per la presenza di nomadi. Sentenza della IV Sezione del 16 novembre 2011. La decisione sospesa con Ordinanza del 9 maggio 2012

La dichiarazione dello stato di emergenza per la presenza di nomadi in Italia, oltre a costituire materia particolarmente complessa sotto i più vari profili, è stata oggetto di un contenzioso articolato che ancora deve giungere al suo epilogo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, investito della vexata quaestio in primo grado, così aveva deciso con sentenza 6352 dell' 1 luglio 2009:
"accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’art. 1, co. 2, lett. c), delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, laddove consentono di procedere sic et simpliciter all’identificazione delle persone, anche minori di età, attraverso rilievi segnaletici ed annulla, nelle parti specificate in motivazione, gli artt. 2.4, primo e quinto comma, 3, primo e quinto comma, 3.7, 4.1, primo comma, e 4.2, secondo e terzo comma, del Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella Regione Lazio nonché gli artt. 5, co. 4, lett. d), 7, co. 4, e 11 del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano; respinge il ricorso in epigrafe per tutto il resto".

In sede  di appello la IV Sezione del Consiglio di Stato aveva ritenuto  illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2008 con il quale veniva dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Lombardia, Lazio e Campania in relazione all’esistenza di comunità nomadi nei rispettivi territori. Decadevano per illegittimità derivata non soltanto le ordinanze presidenziali del 30 maggio 2008 di nomina dei Commissari delegati per l’emergenza (nella persona dei prefetti di Milano, Roma e Napoli) ma anche i successivi atti commissariali, che risulterebbero adottati in carenza di potere.
Alla base della decisione (sentenza depositata il 16 novembre 2011) c’era  la inconsistenza dell’evento in conseguenza del quale è stato dichiarato lo stato d’emergenza. Secondo la Corte, dalla documentazione preparata a supporto del decreto presidenziale “non si evincono precisi dati fattuali che autorizzino ad affermare l’esistenza di un ‘rapporto eziologico’ fra l’insistenza sul territorio di insediamenti nomadi e una straordinaria ed eccezionale turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree interessate”; inoltre che “la affermata situazione di ‘allarme sociale’, più che già esistente ed acclarata, sia soprattutto paventata pro futuro quale conseguenza dell’espandersi e dello stabilizzarsi delle comunità nomadi”. Il riferimento nel decreto relativo a gravi episodi che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica “non risulta supportato da una seria e puntuale analisi dell’incidenza sui territori del fenomeno considerato, ma soltanto dal richiamo di specifici e isolati episodi i quali, per quanto eclatanti e all’epoca non privi di risonanza sociale e mediatica, non possono dirsi ex se idonei a dimostrare l’asserita eccezionalità e straordinarietà della situazione”. 
 
Con Ordinanza del 9 maggio 2012, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, riuniti i giudizi ai fini cautelari, accoglieva le istanze cautelari (Ricorso numero: 6400/2009) presentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e dalle Prefetture-UU.TT.G. e, per l’effetto, sospendeva l’esecutività della sentenza impugnata, nei sensi e limiti di cui in motivazione.