Corte di Cassazione Sezioni Unite - Sentenza n. 21799 del 25 Ottobre 2010
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010, hanno esaminato la vicenda di una cittadina nigeriana che aveva chiesto al Tribunale per i minori di Perugia di essere autorizzata alla temporanea permanenza sul territorio nazionale nell'interesse dei tre figli minori. Le istanze della donna erano state respinte dai giudici del capoluogo umbro, sia in primo che in secondo grado, sull'assunto che i motivi per autorizzare la permanenza in Italia dovevano aver riguardo a situazioni eccezionali e transitorie connesse alle generali esigenze di sviluppo fisico del minore, esigenze che non potevano identificarsi con quella di avere accanto un genitore durante la minore età, anche in considerazione della avvenuta condanna della ricorrente per sfruttamento della prostituzione.
Le Sezioni Unite, in sede di esercizio della funzione nomofilattica, componendo un contrasto interno alle sezioni, relativo all’interpretazione dell’art. 31, terzo comma del D.Lgs n. 286 del 1998, hanno stabilito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare, irregolarmente soggiornante, del minore, prevista dalla norma, non richieda necessariamente l’esistenza di situazioni d’emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute. Va di contro tenuto in considerazione qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico della prole, potrebbe derivare al minore a seguito dell’allontanamento del familiare o a causa del definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.
Tali situazioni “si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare”. Sulla base di tali valutazioni, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della donna rinviando il giudizio alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà al riesame dei motivi di appello compiendo gli accertamenti indicati ed attenendosi al principio di diritto affermato in sede di legittimità.