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Circolare n.589 del 5 febbraio 2016 della Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo in tema di emersione da lavoro irregolare

Il Consiglio di Stato,  in sede giurisdizionale, sezione III, con decisione n. 8117/2014,  depositata il 17 novembre 2015,  ha stabilito che il mancato versamento delle somme, di cui all’art. 5, comma 11 bis del d. lgs  n. 109 del 16.07.2012, determina l’impossibilita’ di provare la pregressa esistenza del rapporto di lavoro, ossia la sussistenza del presupposto essenziale per conseguire il rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione. Viceversa, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro dello straniero e quest’ultimo successivamente alla presentazione dell’istanza di regolarizzazione del lavoro irregolare ma prima della stipula del contratto di lavoro, dovra’ applicarsi il piu’ favorevole regime previsto dai commi 11- ter e 11- quater e al lavoratore, allorche’ sia in possesso del requisito della presenza sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011, è rilasciato un permesso di soggiorno di attesa occupazione e il datore di lavoro resta impegnato al pagamento degli oneri previdenziali, fiscali e contributivi, in quanto parte di impegni da lui definitivamente assunti.

Ultima modifica:
23/05/2016 - 17:08