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Conversioni dei permessi da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, in aggiunta a quanto già indicato nelle circolari congiunte del 22 dicembre 2014 e del 24 marzo 2015 alcuni chiarimenti sulla procedura di conversione del titolo di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato – nell’ambito delle 4.050 quote riservate a tali condizioni dall’ultimo decreto flussi (DPCM 11.12.2014).
In particolare, il lavoratore stagionale al primo ingresso in Italia, potrà convertire il proprio permesso di soggiorno alle seguenti condizioni:
- aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a mesi tre, a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale condizione sarà verificata d’ufficio da parte della DTL tramite il riscontro, sia della comunicazione obbligatoria di assunzione, che dei relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato;
- le condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato siano valutate congrue dalla Direzione Territoriale del Lavoro in rapporto alla capacità economica del richiedente.

 

Ultima modifica:
11/04/2016 - 17:15