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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR 12 gennaio 2015 n. 21 contenente il “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 53 del 5 marzo 2015gazzetta ufficiale  il DPR 12 gennaio 2015 n. 21 contenente il “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”. Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2015.
Il Regolamento, che abroga o mantiene abrogate le disposizioni del DPR 16 settembre 2004, n.303 e del DPR 15 maggio 1990, n.136 in tema diriconoscimento dello status di rifugiato, disciplina, all’articolo 2, le attribuzioni e le prerogative dell'autorità competente all'esame delle domande, prevedendo (art. 3) i passaggi inerenti alla presentazione della domanda di protezione internazionale. L’art. 4 è dedicato alla istruttoria della domanda di protezione internazionale, mentre il successivo art.5 si occupa dell’esame di tale domanda. Nell’articolo 6 è presa in esame la fase decisionale, affidata alla commissione territoriale competente. L’art. 7 ha specifico riguardo ai casi di esame prioritario delle domande; la tutela giurisdizionale degli interessati è disciplinata dall’articolo 8 del DPR. Sotto il profilo organizzativo dell’accoglienza, l’articolo 9 contiene disposizioni per l'istituzione dei CARA; l’art. 10 indica le modalità di permanenza nei CARA, mentre l’art. 11 disciplina la gestione di tale centri. Specifiche norme per l'accoglienza e l'accesso ai CARA sono presenti nell’articolo 12. L’art. 13 ridisegna il ruolo della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Nell’articolo 14 trovano espressa regolamentazione gli istituti della cessazione e della revoca della protezione internazionale. L’art. 15 prevede infine la realizzazione, a cura della Commissione Nazionale, di un opuscolo informativo da consegnare al richiedente all'atto della presentazione della domanda ai sensi della normativa vigente. La assistenza sanitaria è contemplata nell’articolo 16 del decreto presidenziale.

 

Ultima modifica:
15/04/2016 - 16:20