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Pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione n.118/2014

La COMMISSIONE EUROPEA, considerate le innovazioni introdotte  dal Regolamento (UE) n. 604/2013, cosiddetto Dublino III, recante rifusione del regolamento (CE) n. 343/2003, cosiddetto Dublino II, nell’intento di  rendere il sistema più efficiente ed aumentare la cooperazione tra autorità nazionali, ha approvato il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 118/2014 del 30 gennaio 2014 che modifica taluni criteri e meccanismi in materia di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
Tra le innovazioni, viene introdotta la disciplina che prevede che, nel caso in cui  il richiedente si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano il figlio, fratello o genitore (di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013), i due Stati membri si consultino reciprocamente e si scambino informazioni al fine di appurare:
a) i legami familiari comprovati tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;
b) il vincolo di dipendenza tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;
c) la capacità dell’interessato di occuparsi della persona a carico;
d) se necessario, gli elementi di cui tener conto per valutare l’impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.

 

Ultima modifica:
15/04/2016 - 16:47