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Riconoscimento della personalità giuridica alla Chiesa Unita Pentecostale

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Angelino Alfano, ha approvato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello Statuto dell’Associazione religiosa Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d’Italia con sede in Catania ai sensi degli articoli 2 della legge 1159/1929 e 10 del regio decreto 289/1930.
 
L’attività della Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d’Italia ha natura religiosa e si propone, come scopi principali, la predicazione del Vangelo, la formazione di propri ministri di culto e la fondazione di Chiese e Missioni nazionali ed estere.
 
Legge 24 giugno 1929 n.1159est s maria servi bologna
Art.1. Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.
Art. 2. Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri (essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali, abolito con legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 191 del 1998).
Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.
 
Articolo 10  RD 289 del 1930
L’erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro per la Giustizia e gli affari di culto [Ministro dell’Interno].
La domanda è presentata all’ufficio di culto presso la procura generale della Corte d’appello [Prefettura] e deve essere corredata del testo dello statuto dell’ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell’amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini.
Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell’ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell’ente deve avere il domicilio nel regno [nello Stato].

Ultima modifica:
15/04/2016 - 15:22