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Stipulato un Protocollo d’Intesa Tra il Ministero dell’Interno e la Soc. Agricola Dievole Spa riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione ex articolo 27 commi I ter e I quater del T.U. Immigrazione

 In data 26 agosto 2015 Ministero dell’Interno e   Soc. Agricola Dievole Spa, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 27  commi I ter e I quater del T.U. Immigrazione , un Protocollo d’Intesa avente ad oggetto la collaborazione tra le parti per l’attuazione delle procedure relative all’ingresso ed al soggiorno di cittadini stranieri in possesso di elevata qualificazione professionale.
Nel testo Protocollo d’Intesa, che è parte integrante della Circolare della Direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione e asilo n. 4807 del 4 settembre 2015, sono indicati i rispettivi impegni dell’Amministrazione dell’Interno e della Soc. Agricola Dievole Spa , l’entrata in vigore (dal giorno successivo alla stipula) e la durata (annuale con tacito rinnovo) dell’Accordo, nonché i profili attinenti alla tutela dei dati personali.
 
Art. 27 1 Ter e 1 Quater del TESTO UNICO IMMIGRAZIONE
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri in dicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore   di lavoro della proposta di contratto di  soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con  modalità   informatiche   allo   sportello   unico   per   l’immigrazione   della   Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo 31 , comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso   in   Italia   lo   straniero   si   reca   presso    lo   sportello   unico   per   l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito   il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche   sociali,   un   apposito   protocollo   di   intesa ,   con   cui   i medesimi   datori   di   lavoro  garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

Ultima modifica:
11/04/2016 - 17:07