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L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees)UNHCR

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) UNHCR  è l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati creata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1950 e di fatto operativa a far data dal 1° gennaio 1951. Non erano lontani gli anni della guerra e molti Stati  si stavano riprendendo dalle devastazioni subite nel conflitto ed era diffusa la necessità  di avere un’organizzazione forte ed efficace che badasse agli interessi dei rifugiati – o li 'proteggesse' nei paesi in cui avevano cercato asilo. L’UNHCR fu anche incaricata di aiutare i governi a trovare "soluzioni permanenti" per i rifugiati. Il mandato originario dell’UNHCR era limitato ad un programma di tre anni destinato ad aiutare coloro che erano ancora rifugiati della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, gli esodi non solo non cessarono, ma si trasformarono in un fenomeno persistente su scala mondiale.

Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione 

La Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione è stata introdotta nell'ordinamento italiano con Decreto del Ministero dell'Interno 23 Aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2007. La Carta, che ha valore di direttiva generale per l’A mministrazione dell’Interno, fissa taluni principi e valori fondamentali nelle relazioni con le comunità di immigrati e religiose, nella prospettiva dell’integrazione e della coesione sociale.

Centri di accoglienza

Per ‘Centri accoglienza’ si intendono quattro   tipologie di strutture ricettive per gli immigrati, le quali  differiscono per localizzazione, per funzione e per destinatari.
I Centri di primo soccorso ed assistenza (CSPA) sono strutture localizzate in prossimità dei luoghi di sbarco destinate all’accoglienza degli immigrati per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri  centri.
I Centri di accoglienza (CDA)  sono strutture destinate all’accoglienza degli immigrati per il periodo necessario alla definizione dei provvedimenti amministrativi relativi alla posizione degli stessi sul territorio nazionale (Legge 29 dicembre 1995 n. 563 – c.d. Legge Puglia);
I Centri di accoglienza per Richiedenti asilo (CARA) – strutture destinate all’accoglienza dei richiedenti asilo per il periodo necessario alla loro identificazione o all’esame della domanda d’asilo da parte della Commissione territoriale (Decreto Lg.vo 28 gennaio 2008 n. 25);
I Centri di identificazione ed espulsione (CIE) – strutture (così denominate ai sensi del Decreto legge 23 maggio 2008 n. 92) destinate al trattenimento dell’’immigrato irregolare per il tempo necessario alle forze dell’ordine per eseguire il provvedimento di espulsione (Legge 6 marzo 1998 n. 40)

Cittadinanza

La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, è regolata attualmente dalla legge 5 febbraio 1992, n.91  e successive modifiche e integrazioni, e dai regolamenti di esecuzione.I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono: la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”; l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi; la possibilità della doppia cittadinanza; la manifestazione di volontà per acquisto e perdita. Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti , in possesso di specifici  requisiti. Si perde lo status di cittadino italiano per rinuncia espressa in taluni casi oppure automaticamente In caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato per non aver ottemperato all’intimazione del Governo di abbandonare un incarico pubblico accettato presso uno Stato estero o il servizio militare prestato presso un altro Stato.

Comitato contro la discriminazione e l’antisemitismo

E’stato istituito  in data 30 gennaio 2004 presso il Ministero dell’Interno. Il Presidente è il Capo Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione  che riferisce periodicamente al Ministro dell’Interno sull’attività svolta. Esso è composto, oltre che da due dirigenti del Ministero dell’Interno, da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, degli Esteri, della Giustizia, dell’Economia e Finanze, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, delle Politiche Europee, della Solidarietà Sociale, dei Diritti e le Pari Opportunità e del CIDU (Comitato Interministeriale dei Diritti Umani), delle Politiche per la Famiglia, delle Politiche Giovanili e le Attività Sportive.
Ha il compito di esercitare un costante monitoraggio sui pericoli di regressione verso forme di intolleranza, razzismo, xenofobia ed antisemitismo e di individuare gli strumenti educativi e sanzionatori per contrastare efficacemente ogni comportamento ispirato da odio religioso o razziale. Si avvale dell’apporto informativo e della collaborazione delle Prefetture. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnica.

Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

Il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, istituito presso il ministero dell'interno,  ha il compito di esaminare e deliberare sulle istanze di accesso al Fondo di solidarietà presentate dalle vittime di azioni estorsive o usurarie.  Presieduto dal Commissario antiracket ed antiusura, è’ composto da un rappresentante del Ministero per lo Sviluppo economico e uno del Ministero dell'Economia e delle finanze,  da tre membri designati dal Cnel,  da tre membri delle associazioni antiracket e antiusura,  e da un rappresentante della Consap (Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici) senza diritto di voto.

Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso

E’ l'organismo che  esamina e delibera l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati mafiosi di coloro che ne hanno diritto (legge 512/1999). Il Comitato di solidarietà, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, è composto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 512/1999, da rappresentanti del Ministero dell´Interno, della Giustizia, dello Sviluppo Economico, dell’Economia e delle Finanze, del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nonché da un rappresentante, senza diritto di voto, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP), a cui è affidata la gestione economica del Fondo. Il Commissario ed il  Comitato restano in carica quattro anni e il loro incarico è rinnovabile per una sola volta. Il Comitato di solidarietà, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei presupposti e  requisiti di legge.

Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà sociale per i reati di tipo mafioso

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà sociale per i reati di tipo mafioso è nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione. Presiede il Comitato di solidarietà e ha funzioni di coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno alle vittime, in raccordo con gli altri enti interessati. Propone al Ministro dell´Interno modifiche e integrazioni alla disciplina del Fondo per la solidarietà e riferisce, con relazione periodica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell´Interno sull´andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.

Commissario straordinario del governo  per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura

 Il Commissario straordinario del governo  per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura costituisce l'autorità governativa di riferimento per tutto il mondo antiracket e antiusura; viene nominato, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, in base alla legge 23 agosto 1988, n. 400 Il Commissario: svolge attività di coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sul territorio nazionale  ed ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44 art. 19, presiede il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, istituito presso il ministero dell'interno, che ha il compito di esaminare e deliberare sulle istanze di accesso al Fondo di solidarietà.

Commissione De Mistura

Nel gennaio 2007 Staffan De Mistura,  Presidente della Commissione per le verifiche e le strategie dei Centri per gli immigrati, istituita il 6 luglio 2006,  presentava il rapporto sui lavori svolti e sulle risultanze emerse su CPT, CPA e CID. Dai dati del rapporto della Commissione De Mistura si rileva che, a quella data,  i centri di permanenza temporanea (CPT) in Italia erano 14 con 1.940 posti
 i centri di accoglienza (CPA) erano 5 con 2.394 posti
 ed  i centri di identificazione per i richiedenti asilo (CID) erano 4 con 730 posti. Alcune delle proposte della Commissione: focalizzare il sistema "sulla persona" che deve essere "incentivata" a collaborare con le autorità nelle procedure di identificazione, anche attraverso il coinvolgimento della società civile nella gestione del fenomeno; le risposte all'immigrazione irregolare dovrebbero essere diversificate, secondo categorie di persone; lo svuotamento dei CPTA dovrebbe avvenire escludendo principalmente gli ex detenuti che si trovano in una condizione di promiscuità con assistenti familiari, colf, ecc, e con l'esclusione di altre categorie di persone; nei Centri non dovrebbero essere trattenute le persone bisognose di protezione sociale, le vittime di tratta o di grave sfruttamento, i minori, i richiedenti asilo.

Commissione nazionale per il diritto di asilo

É un organo di indirizzo e coordinamento delle sette Commissioni territoriali, con funzioni anche di monitoraggio e documentazione sul fenomeno dell’asilo. Alta autorità nazionale nella materia dell’asilo e del riconoscimento dello "status di protezione internazionale", ha il compito di fissare criteri organizzativi e di garantire uniformità di orientamento.
Ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. (articolo 32 legge n. 189/02).
Con l'articolo 32, comma 1 quinquies della legge Bossi-Fini ha cessato di esistere la Commissione centrale per il riconoscimento dello "stauts di rifugiato", unico organismo fino ad allora competente sulle domande di riconoscimento dello status presentate su tutto il territorio nazionale, ed è stata istituita la "Commissione nazionale per il diritto di asilo".
Il nuovo organismo è stato concepito con compiti essenzialmente di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello "status di rifugiato", poi divenute Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, una volta entrato in vigore il D. Lvo n. 28 del 28 gennaio 2008 con il quale è stata recepita la direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Questi organismi, comunque, hanno continuato ad essere, anche nel nuovo ordinamento,  gli organi cui è demandato potere di decidere in ordine alle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato nella circoscrizione territoriale di competenza.
La Commissione Nazionale ha conservato inalterate le sue funzioni anche con l’introduzione nel nostro ordinamento dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento della qualifica di rifugiato e di procedure per il riconoscimento dello status stesso.
Infatti, anche nel nuovo ordinamento, la Commissione Nazionale, in forza di quanto previsto dall’art. 5 del D. Lvo. n.  25 del 28 gennaio 2008, provvede
alla realizzazione e al continuo aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politica economica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo
all’individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo
alla collaborazione, nelle materie di competenza, con altri organismi istituzionali nonché con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell’Unione europea
all’organizzazione di periodici corsi di formazione e aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali
alla costituzione e all’aggiornamento di una banca-dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio del fenomeno delle richieste di asilo nel nostro Paese
a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l’e ventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 1 del Testo unico sull’i mmigrazione e la condizione dello straniero in Italia, approvato con Dlgs. 286/98
La Commissione Nazionale, originariamente istitutita con D.P.C.M. in data 4 febbraio 2005, era stata affiancata da due Sezioni: la Sezione del Riesame e la Sezione Stralcio. La prima era stata creata per dare attuazione all’istituto del ‘riesame’ previsto dall’art. 16 del regolamento di attuazione della Bossi-Fini adottato con D.P.R. n. 303 del 2004. Poiché tale istituto non è stato rinnovato nel D.Lvo n. 25 del 2008 in materia di procedure, la Sezione del Riesame ha perso la propria ragion d’essere ed ha cessato la propria attività con l’entrata in vigore del predetto D. Lvo n. 25.
La Sezione Stralcio, istituita ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 303/2004, aveva il compito di esaminare le istanze di riconoscimento pendenti davanti alla ex Commissione Centrale all’atto dell’entrata in vigore della riforma operata con la L. 289/2002 (Bossi-Fini) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 303/2004). La Sezione ha terminato di esaminare le istanze pendenti, ed attualmente continua a svolgere altri adempimenti inerenti agli status riconosciuti dalla ex Commissione Centrale.

Comunità di lingua minoritaria

Tradizionalmente vivono nelle regioni di confine, dove partecipano ad una comune cultura e lingua con le popolazioni dei paesi confinanti (valdostani, germanofoni, ladini, sloveni). Le aree del loro tradizionale insediamento godono di differenti livelli di autonomia amministrativa e queste minoranze fruiscono di differenti forme di tutela. Altre comunità storiche sono disperse per tutto il territorio (arb?resh?/albanesi, greci, franco-provenzali, catalani, croati, occitani). In Sardegna, dove autonomia e diversità,che discendono dall’insularità e dalla condizione storica di isolamento, sono stati alla base del riconoscimento del sardo come lingua da tutelare. In Friuli-Venezia Giulia dove la particolare autonomia  linguistica  ha favorito l’identificazione del friulano fra le lingue minoritarie. Le comunità sono regolamentate dalla legge 482/99 e dalla 38/2001 e relativi regolamenti attuativi.

Comunità sprovviste di territorio

Si considerano comunità sprovviste di territorio gli zingari (rom, sinti e caminanti) non insediati su un territorio delimitato. Essi sono largamente incrociati con le popolazioni dei diversi paesi d’adozione (Europa danubiana e meridionale, Egitto e Africa settentrionale) ma sono risalenti a un ceppo indiano (India nord-occidentale) di cui conservano tracce evidenti nei caratteri somatici. Gli zingari presenti in Italia appartengono a due gruppi: i “rom” più diffusi al Centro e al Sud e i “Sinti”  che vivono soprattutto al Nord Itali e i Caminanti presenti in Sicilia. L’etnonimo “rom” nella loro lingua detta “romanes”, significa “uomo”, termine che li differenzia dai non zingari, nel loro idioma detti “gagè”. Altre distinzioni quali Bovara (da lob – cavallo in ungherese e love – denaro in romanes ) e Kalderasha ( calderai ) traggono origine dall’a ttività economica tradizionale. Il nomadismo, pur costituendo un aspetto fondante dell’identità dei rom/sinti , non rappresenta più una caratteristica peculiare di tali popolazioni che hanno assunto da tempo carattere di sedentarietà. Gli spostamenti di alcuni gruppi sono legati in prevalenza  a motivi economici, sociali e religiosi. Per una più ampia conoscenza dell’attuale situazione in cui si trovano tali comunità, è stato istituto  un Tavolo tecnico interministeriale con l’intento di esaminare  di esaminare tutte le questioni emergenti e individuare possibili soluzioni, anche normative, che tutelino gli aspetti culturali delle stesse comunità rom, sinte e caminanti, prestando attenzione all’equilibrio tra diritti e doveri.
Religioni diverse dalla cattolica. La pari libertà delle confessioni religiose è riconosciuta dalla Costituzione e garantisce il diritto di organizzarsi secondo propri statuti, regolando i rapporti con lo Stato per legge sulla base di "intese". Il diritto di professare la propria fede assicura a cittadini, stranieri e apolidi, di poterne fare propaganda ed esercitare il relativo culto, alla sola condizione che si tratti di riti non contrari al buon costume. Le confessioni che hanno stipulato 'intese' sono: la Tavola Valdese (Legge 11.8.1984, n. 449, e Legge 5.10.1993, n. 409); l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (Legge 22.11.1988, n. 516, e Legge 20.12.1996, n. 637); le Assemblee di Dio in Italia (Legge 22.11.1988, n. 517); l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane (Legge 8.3.1989, n. 101, e Legge 20.12.1996, n. 638); l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (Legge12.4.1995, n. 116); la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (Legge 29.11.1995, n. 520).

Confraternite

Le Confraternite sono tra le più antiche espressioni dell´associazionismo laicale ed hanno assunto nel corso del tempo diverse finalità, di culto e di beneficenza. Esse possono attendere all´assistenza dei propri membri, alla cura della sepoltura degli associati, all´assistenza degli infermi, alla promozione del culto di un´immagine sacra, alla cura e gestione di una chiesa. Anche a causa della pluralità dei fini, assumono a seconda delle aree geografiche differenti denominazioni, come congreghe, misericordie e confraternite.
Le Confraternite di nuova istituzione sorgono come associazioni pubbliche di fedeli e sono disciplinate dalla Legge 20 maggio 1985, n. 222. Un elevato numero di detti enti non è più operante, perciò la Conferenza Episcopale Italiana in data 1° marzo 1999 ha invitato i Vescovi diocesani a procedere alla soppressione delle Confraternite “quiescenti”.

Consap

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., nasce il 1° ottobre 1993 con l’obiettivo di svolgere le funzioni assicurative pubbliche, gestite in precedenza dall’INA. La trasformazione in società per azioni dell’INA, avvenuta nel 1992, rendeva infatti inconciliabile la coesistenza in un’unica società di attività privatistiche ed imprenditoriali e di funzioni di rilievo pubblicistico (la gestione dei fondi di garanzia e di solidarietà). L’attribuzione a Consap di tutte le attività pubblicistiche aveva come scopo proprio il mantenimento della concorrenza del mercato assicurativo con gli altri operatori privati. La missione aziendale di Consap è costituita dalla gestione dei fondi per conto dello Stato e dallo svolgimento delle attività di rilievo pubblicistico.La Consap può assumere incarichi da parte di amministrazioni dello Stato e/o di altri soggetti pubblici o privati ai seguenti scopi: gestione, valorizzazione e dismissione di beni  immobili;     gestione di attività amministrative, informatiche, contabili ed attuariali. Consap può effettuare, inoltre, attività e operazioni di natura immobiliare e finanziaria, anche mediante partecipazioni in società o enti che siano inerenti, connessi o comunque in relazione al conseguimento dell’oggetto sociale. Su concessione del Ministero dell'Interno gestisce il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ed il  Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Consigli Territoriali per l'Immigrazione

I Consigli territoriali per l'immigrazione sono, nell'ambito della riforma del 1998 (legge 40), un organismo fondamentale per monitorare in sede locale la presenza degli stranieri sul territorio e la capacità di assorbire i flussi migratori. Istituiti con il D.P.C.M del 18 dicembre 1999 in tutte le prefetture, sono presieduti dai Prefetti e composti da rappresentanti delle competenti amministrazioni locali dello Stato, della regione, degli enti locali, della camera di commercio, degli enti localmente attivi nell'assistenza agli immigrati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari.

Convenzione dell'Aja, 29 maggio 1993

Protezione dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale.
Gli Stati firmatari della  Convenzione, riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione, hanno adottato, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine. In tale prospettiva  l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine, Convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori, sono state impartite  disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986). La Convenzione prevede che ogni Stato contraente designi un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione. Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione. La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la  Legge 476 del 1998.

Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951 sullo  status di Rifugiato

Il 28 luglio del 1951, una conferenza speciale dell’ONU approvò, a Ginevra, la Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati. La Convenzione detta in chiare lettere chi può essere considerato un rifugiato e le forme di protezione legale, altra assistenza e diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento. Al contempo, la Convenzione definiva anche gli obblighi del rifugiato nei confronti dei governi ospitanti e alcune categorie di persone, ad esempio i criminali di guerra, che non possono accedere allo status di rifugiati. Alcuni mesi prima dell’approvazione della Convenzione, il 1° gennaio 1951, aveva cominciato ad operare l’appena costituito Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nei decenni che seguirono la Convenzione è rimasta il pilastro normativo sul quale si è basata l’opera intrapresa dall’agenzia per assistere e proteggere circa 50 milioni di rifugiati.Questo primo strumento era inizialmente limitato a proteggere i rifugiati perlopiù europei provocati dalla seconda guerra mondiale, ma un Protocollo del 1967 ne ha esteso il raggio d’azione sulla spinta delle dimensioni globali assunte dal problema dell'esodo forzato. Il documento originario ha anche ispirato la stesura di strumenti regionali quali la Convenzione africana sui rifugiati del 1969 e la Dichiarazione di Cartagena del 1984 nell’ambito dell’America Latina. Complessivamente, sono 146 gli Stati che hanno aderito ad uno o ambedue gli strumenti normativi dell’ONU. Ma con il mutare delle tendenze globali della migrazione e con l’aumento drammatico dei flussi di popolazione verificatisi negli ultimi anni sono emersi alcuni dubbi sull’attualità ed efficacia della Convenzione del 1951, in particolar modo in Europa, per ironia della sorte il luogo di nascita della stessa Convenzione. L’UNHCR attualmente assiste milioni di persone e la Convenzione, che si è dimostrata eccezionalmente flessibile di fronte ad un mondo in rapida evoluzione, continua ad essere l’architrave dell’attività di protezione dei rifugiati.

Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951)

In seguito ad una decisione dell'Assemblea Generale1, una Conferenza di Plenipotenziari delle Nazioni Unite si è tenuta a Ginevra nel 1951, per elaborare una Convenzione che regolasse lo status giuridico dei rifugiati. La Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, risultato delle delibere di questa Conferenza, fu adottata il 28 luglio 1951 ed è entrata in vigore il 21 aprile 1954. Questa Convenzione rafforza i precedenti strumenti internazionali relativi ai rifugiati e costituisce lo sforzo più esauriente mai tentato a livello internazionale di codifica dei diritti dei rifugiati. Stabilisce le norme minime essenziali per il trattamento dei rifugiati, lasciando agli Stati ogni discrezione di accordare un trattamento più favorevole. La Convenzione deve essere applicata senza discriminazione di razza, religione o Paese di origine e prevede diverse garanzie contro l'espulsione dei rifugiati. Prevede anche delle disposizioni relative al rilascio di documenti che gli siano necessari, ivi compreso il Titolo di Viaggio, equivalente di un passaporto.
 Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, gestito dal ministero dell’Interno, assegna contributi in favore degli Enti locali che presentino progetti destinati all’accoglienza: di richiedenti asilo in attesa della pronuncia delle Commissioni territoriali; di titolari dello "status di rifugiato"; di titolari di protezione sussidiaria. Le linee guida, i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso degli enti locali alla ripartizione annuale del Fondo sono state indicate per la prima volta nel decreto 28 novembre 2005. Tale provvedimento ha dato attuazione al decreto legislativo n. 140/2005, con il quale è stata recepita la direttiva europea 9/2003/CE, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Il decreto conteneva indicazioni sui servizi ammissibili al finanziamento, gli standard richiesti, le condizioni per l'ammissione delle istanze di contributo, le modalità di utilizzo delle economie, i controlli disposti per la verifica della corretta gestione del contributo assegnato, nonché le modalità per la sua eventuale revoca. Tali indicazioni sono state aggiornate con il decreto 27 giugno 2007 e con successivo decreto 22 luglio 2008.

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  20 novembre 1989.
Gli Stati Parti si sono  impegnati a rispettare i diritti enunciati nella  Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo (inferiore di anni 18) che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. Gli Stati Parti si sono impegnati ad  adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. La Convenzione è stata ,ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176.

Diritto comparato sulla libertà religiosa

Gli studi di diritto comparato europeo in materia di libertà religiosa riguardano principalmente ed in via generale le normative vigenti negli Stati dell'Unione europea; nel novero delle tematiche specifiche affrontate rientrano : l'insegnamento religioso islamico; la figura dell’Imam; il ruolo della donna nell’Islam con particolare attenzione alla poligamia ed alla mutilazione genitale;
la macellazione rituale; le aree cimiteriali e riti funebri islamici; la religione del Sikh;  le Confraternite islamiche (sufi).

EASO  Acronimo di European Asylum Support Office, ossia Ufficio europeo di sostegno all'asilo. Nel maggio 2010 il parlamento europeo ha approvato definitivamente l'istituzione di tale organismo, che avrà sede in Malta, a La Valletta, e che è finalizzato a promuovere la concreta cooperazione tra i Paesi membri nella materia dell'asilo, in modo da creare un vero e proprio sistema comune dell'asilo in ambito comunitario .

Eurodac

E’ la banca dati contenente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo registrati nell’UE. E’ stata  istituita con Regolamento (CE) n. 2725/2000 dell’11/12/2000, Tale attività viene svolta in stretta collaborazione con il Dipartimento della P.S., responsabile nazionale della gestione del sistema Eurodac e, in misura più contenuta, con il Ministero degli Affari Esteri, responsabile del rilascio di visti di ingresso nel nostro Paese.

Fabbricerie

Le Fabbricerie sono organismi di origine antichissima di natura fondazionale (fabrica ecclesiae), ovvero associativa (consilium fabricae), che hanno il compito di provvedere, senza ingerenza nei servizi di culto e con i proventi derivanti dall´amministrazione del patrimonio, alla manutenzione ed ai restauri delle chiese cui sono preposte. Anche se regolamentate nell´ambito della legislazione pattizia, non hanno lo status di enti ecclesiastici, ma di enti di diritto privato, come statuito dal Consiglio di Stato con parere n. 289 reso in data 28 settembre 2000 dalla sua Commissione speciale.
Tali enti, regolamentati dall´art. 72 della legge 222/1985 e dagli artt. da 35 a 41 del D.P.R. 33/1987, sono gestiti da consigli di amministrazione composti da soggetti laici ed ecclesiastici.

Festività religiose ebraiche

L’art. 5, n. 2. della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”, emanata sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno, il calendario delle festività cadenti nell’anno solare successivo, è comunicato dall’Unione al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Flussi d’ingresso per lavoratori  stagionali non comunitari

La programmazione transitoria per i flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio italiano è organizzata  sulla base di quote  determinate ogni anno con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.Per il 2009  il decreto 20 marzo 2009, registrato alla Corte dei Conti il 30 marzo 2009,  ha consentito  l'entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro la quota massima di 80.000 unità.

Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

Con il Fondo lo Stato sostiene le vittime dei reati mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenza. Lo Stato agisce attraverso il Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso; il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso; il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato di solidarietà. Il Fondo è alimentato da un contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi. La CONSAP (concessionaria di servizi assicurativi pubblici) gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’a pposita concessione

Fondo di solidarietà vittime dell'estorsione e dell'usura

Attraverso il  Fondo di solidarietà vittime dell'estorsione e dell'usura lo Stato sostiene e incoraggia l'attività delle associazioni antiracket. La legislazione vigente consente di risarcire tutti coloro che abbiano subito danni a causa di attività estorsive, per aver deciso di collaborare con le istituzioni per combattere il racket o di smettere di pagare il "pizzo".
Grazie alla istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime del racket (poi unificato con quello per le vittime dell'usura),  chi ha subito, per essersi opposto agli estorsori, danni alla persona o alla propria impresa può ricevere, a titolo di risarcimento, un'elargizione che gli consenta di riprendere l'attività.

Fondo Edici di Culto (F.E.C.)

Il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno rappresenta l’e spressione più significativa delle esperienze storico – culturali succedutesi nel nostro Paese nel corso dei secoli. Un patrimonio ricco e variegato amministrato dall’apposita Direzione Centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, inserita nel Dipartimento per le Libertà Civili e l’I mmigrazione, in sede centrale, e dalle Prefetture, Uffici Territoriali del Governo, a livello provinciale.
La missione affidata al Fondo Edifici di Culto, che nell’attuale organizzazione ha come suo legale rappresentante il Ministro dell’Interno coadiuvato da un Consiglio di Amministrazione, si sostanzia nell’assicurare il mantenimento, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici sacri e delle opere d’arte in essi custodite, conservando le chiese aperte al culto pubblico, ed affidandone l’uso all’Autorità Ecclesiastica. La protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione sono “missioni” storiche del Fondo sin dalle sue origini, come espressamente ribadite nella Legge del 20/05/1985 n. 222 recante nuove disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia.  Il patrimonio del F.E.C è costituito da oltre seicento chiese di grande interesse storico-artistico distribuite su tutto il territorio nazionale e dalle opere d'arte  in esse custodite,  come pure i mobili antichi ed i rari libri della Biblioteca della Direzione Centrale per l'Amminstrazione del Fondo Edifici Culto. Del patrimonio del F.E.C. fanno parte anche i beni produttivi di rendite (appartamenti, caserme, cascine), il complesso forestale di Tarvisio (UD), di Quarto Santa Chiara (CH), di Monreale e di Giardinello (PA).

Fondo Europeo per i Rifugiati (FER)

E’ il Fondo che  riguarda le politiche e i sistemi dell’asilo degli Stati membri e promuove le migliori prassi in tale ambito. In linea con l’obiettivo del Programma dell’Aja di costituire un sistema di Asilo unico europeo, il fondo mira a finanziare progetti di capacity building creando situazioni di accoglienza durevoli per i beneficiari.

Fondo Europeo per i Rimpatri (FR)

E’ il Fondo destinato a migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri nonchè a sostenere le azioni volte ad agevolare il rimpatrio forzato.

Fondo Europeo per le Frontiere Esterne

E’ finalizzato ad assicurare controlli alle frontiere esterne uniformi e di alta qualità favorendo un traffico transfrontaliero flessibile anche mediante il co-finanziamento o di azioni mirate, o di iniziative nazionali per la cooperazione tra Stati membri nel campo della politica dei visti, o di altre attività pre-frontiera.
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI)
E’  finalizzato a co-finanziare azioni concrete a sostegno del processo di integrazione di cittadini di Paesi terzi, a sviluppare, attuare, sorvegliare e valutare tutte le strategie e le politiche in materia di integrazione dei cittadini di Pesi terzi, nonché a favorire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e a sostenere la cooperazione interna ed esterna allo Stato.

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo

Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, gestito dal ministero dell’Interno, assegna contributi in favore degli Enti locali che presentino progetti destinati all’accoglienza: di richiedenti asilo in attesa della pronuncia delle Commissioni territoriali, di titolari dello "status di rifugiato"  e di titolari di protezione sussidiaria.Le linee guida, i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso degli enti locali alla ripartizione annuale del Fondo sono state indicate per la prima volta nel decreto del Ministero dell’Interno del 28 novembre 2005.Con il D.M. Interno 22 luglio 2008 è stata inoltre introdotta la biennalità del bando rivolto agli Enti Locali.

Fondo UNRRA

Acronimo di United Nations Relief and Rehabilitation Administration (amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, il Fondo UNRRA è destinato a finanziare progetti a favore di minori, giovani, emarginati, tossicodipendenti ovvero  iniziative progettuali riguardanti attività di integrazione, specificamente finalizzate alla prevenzione di situazioni e comportamenti a rischio di devianza, abbandono o degrado sociale.
Compete al Ministro dell'Interno definire ogni anno gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive.

GDISC (General Directors’ Immigration Services Conference)
 
Organo internazionale attivo nella promozione della cooperazione operativa tra le autorità europee competenti in materia di migrazione e d’asilo. La sua attività si svolge in particolare tramite lo scambio d’informazioni, lo sviluppo di «best practices», lo scambio informale tra direttori, la consulenza a istituzioni dell’UE in questioni operative legate all’a silo e alla migrazione. 
 

Legge Bossi-Fini in materia di immigrazione e asilo

Si intende per Legge Bossi-Fini la disciplina contenuta nella   Legge 30 luglio 2002, n. 189, testo in vigore dal: 10 settembre 2002 che modifica in più parti il Testo Unico sull’immigrazione, D.Lgs. 286 del 1998.

Ministri di culto

I ministri di culto possono chiedere al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale degli Affari dei Culti - per il tramite dell´Ufficio Territoriale del Governo della provincia in cui risiedono - l'approvazione della propria nomina. L’approvazione governativa viene concessa con decreto ministeriale a firma del Sottosegretario di Stato con relativa delega. Il decreto viene notificato agli uffici di stato civile ed all’interessato tramite le prefetture UTG.

Nuove minoranze

Si considera una nuova minoranza un gruppo numericamente inferiore rispetto al resto della popolazione di uno Stato, i cui membri, che pur essendo cittadini di quello Stato, hanno caratteristiche etniche, religiose o linguistiche diverse da quelle del resto della popolazione, e sono animati dalla volontà di salvaguardare la propria cultura, tradizione, religione o lingua e hanno un insediamento relativamente recente (gruppi di immigrati dopo la prima guerra mondiale).
La situazione delle “nuove minoranze”  assume sempre maggior rilevo in considerazione dell’espansione del fenomeno migratorio.

Osservatorio sulle politiche religiose

Opera dal 1995 ed  a far data dal 2002 è incardinato nell’Ufficio delle Politiche dei Culti e Relazioni Esterne della Direzione Centrale degli Affari dei culti con il compito di esaminare ed approfondire le realtà dei culti diversi dal cattolico presenti in Italia. Ai fini dell’a ggiornamento della conoscenza del fenomeno religioso in data 29 ottobre 2008 è stato costituito nell’ambito dell’Osservatorio un gruppo di lavoro per gestire anche il flusso informativo dal centro alla periferia, e viceversa, in materia di libertà religiosa.

Otto per mille

Le Confessioni religiose che hanno stipulato Intese con lo Stato, ai sensi dell’art.- 8, comma 3, della Costituzione, concorrono – insieme allo Stato ed alla Chiesa cattolica – alla ripartizione della quota pari all’ 8 per mille del gettito IRPEF, secondo le scelte espresse dai contribuenti in sede di denuncia annuale dei redditi. Le Confessioni beneficiarie trasmettono annualmente al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale degli Affari dei Culti – un rendiconto relativo alle somme ricevute ed all’utilizzo delle stesse. L’Ufficio, a sua volta, cura l’esame dei rendiconti e li trasmette, con una relazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e, per prassi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Persecuzione

Possono richiedere asilo coloro che non possono o non vogliono tornare nel loro Paese perché temono persecuzioni. Per richiedere il riconoscimento dello "status di rifugiato" è necessario presentare una domanda motivata e, nei limiti del possibile documentata, con l'indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese. Il termine persecuzione  non è definito nella convenzione di Ginevra. Il manuale dell’Unchr del 1992 chiarisce che dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 si può dedurre che costituisce persecuzione ogni minaccia alla vita o alla libertà. Atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 1a della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, sono quegli atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Previdenza del clero e dei ministri  di culto  diversi dal cattolico  

La legge n. 903/1973, concernente l' "Istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici", stabilisce che sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al fondo I.N.P.S. tutti i ministri di culto di organismi diversi dal cattolico - che abbiano cittadinanza italiana e che siano residenti nel nostro territorio - dall'inizio del loro ministero in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero di quella di invalidità.
La legge 23/12/1999, n° 488 ha esteso l’iscrizione la Fondo INPS a decorrere dal 1/1/2000, ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio degli Enti acattolici riconosciuti nonché ai ministri di culto cittadini italiani che operano all’e stero.

Progetto "Arif"

É un sito internet contenente un servizio di informazione permanente sui paesi di origine dei richiedenti asilo a uso delle Commissioni territoriali. Si tratta della prima agenzia on line in lingua italiana su queste tematiche.

Programma Generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori

Con  il “Programma Generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori” l’Unione Europea ha individuato e quindi istituito specifici strumenti di financial solidarity. In considerazione del maggior onere che sopportano  taluni Stati a causa dell’andamento dei flussi migratori o in relazione alla particolare  situazione geografica, sono stati istituiti quattro Fondi: Fondo Europeo per i Rifugiati, Fondo Europeo per i Rimpatri, Fondo Europeo per l’I ntegrazione di cittadini di Paesi Terzi e Fondo Europeo per le Frontiere Esterne. L’utilizzo di tali fondi è finalizzato quindi a  rafforzare  la strategia della realizzazione di un diritto di Asilo Unico Europeo. 

Protezione sussidiaria

La protezione sussidiaria è un'ulteriore forma di protezione internazionale. Chi ne è titolare - pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato - viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave. Questa definizione viene enunciata dall'art. 2, lett. g) del Decreto legislativo n. 251/2007

Protezione temporanea

É una procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio e imminente di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea impossibilitati a rientrare nel loro Paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte alla situazione di emergenza.La protezione temporanea è accordata dagli Stati, quale atto autonomo, per offrire soluzioni immediate e flessibili.
Il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", adottato con il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, prevede che le misure di protezione temporanea possano essere adottate per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea.É il Governo che decide, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’adozione e la cessazione delle misure di protezione temporanea. Nel 1999 lo Stato italiano ha adottato questa procedura nei confronti di cittadini albanesi, jugoslavi, somali e kossovari.

Protezione umanitaria

Nel caso in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998).

Richiedente protezione internazionale (richiedente asilo)

Richiedente protezione internazionale è la persona che, fuori dal proprio Paese d'origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale, finché le autorità competenti (in Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione.

Ricongiungimento familiare

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti: coniuge maggiorenne non legalmente separato; figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute. Della procedura se ne occupano gli Sportelli Unici per l’I mmigrazione istituiti presso ciascuna Prefettura. Il  Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160 ha introdotto, in  attuazione della direttiva 2003/86/CE,  modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, in tema di diritto di ricongiungimento familiare.

Riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici

Il riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici è disciplinato dalla Legge del 20 maggio 1985 n. 222 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33 ed è concesso con decreto del Ministro dell´Interno, a seguito di un’istruttoria amministrativa che compete alle Prefetture.La procedura si avvia con la domanda inoltrata dal rappresentante legale dell´ente o dall´autorità ecclesiastica competente. La domanda deve contenere i dati essenziali caratterizzanti l´ente: la denominazione, la natura, i fini, la sede e l'indicazione del legale rappresentante. La Circolare n. 111 del 20 aprile 1998 della Direzione Generale Affari dei Culti del Ministero dell’Interno, oggi Direzione Centrale, indica la documentazione da produrre a seconda della tipologia ecclesiastica dell’ente.In caso di accoglimento dell´istanza, viene riconosciuta all’ente la personalità giuridica con decreto del Ministro dell´Interno contenente gli elementi che individuano la natura, la struttura e le finalità dell´ente.

Riconoscimento personalità giuridica di confessioni ed enti del culto diverso dal cattolico

L'articolo 2 della legge n. 1159/1929 dispone che “gli istituti di culti diversi dalla religione di Stato possono essere eretti in ente morale". Per questo motivo il riconoscimento della personalità giuridica di istituti (o, per usare un linguaggio attuale, enti, associazioni o fondazioni) di tali confessioni è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Il riconoscimento comporta la possibilità per l'ente di culto di divenire soggetto di diritto.Il riconoscimento viene concesso, dopo attenta e articolata istruttoria dell’Ufficio competente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri. Gli organismi ai quali sia stata riconosciuta la personalità giuridica ex lege n.° 1159/1929 sono soggetti all'istituto della vigilanza che lo Stato esercita mediante il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale degli Affari dei Culti.

Rifugiato

Il rifugiato è titolare di protezione internazionale. Si tratta di persona che "(...) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d'origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese(...)".
Questa definizione viene enunciata dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita nell'ordinamento italiano dalla legge n.722 del 1954.

Rimpatrio assistito
 
Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare dei minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione. (comma 4, art.1, DPCM 535/99).

Rivista "libertà civili"

La rivista, che raccoglie studi e documentazione sui temi dell’immigrazione, prende avvio nel 2010 da un progetto editoriale del capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, prefetto Mario Morcone, che ne è il direttore editoriale. La pubblicazione ha cadenza bimestrale. Editore è Franco Angeli s.r.l. Milano. Direttore responsabile è il giornalista Giuseppe Sangiorgi.

  SICITT

Sistema automatizzato per la Concessione della Cittadinanza. Per garantire una procedura sollecita per la definizione delle pratiche di concessione, è stato avviato nel 2006 un sistema automatizzato che consente la gestione elettronica del singolo fascicolo. In particolare: assicura e garantisce interoperabilità e scambio delle informazioni in tempo reale tra tutti gli organismi coinvolti nel processo; le materializza la documentazione cartacea tramite la creazione di un fascicolo elettronico; garantisce un elevato livello di sicurezza e riservatezza delle informazioni. Il sistema consente inoltre un risparmio in termini di tempi di istruttoria delle pratiche, tempi nella trattazione e trasmissione di atti e documentazione, spazi recuperati, grazie all’eliminazione degli archivi cartacei.
 Minoranze storiche. Si considera minoranza storica un gruppo di cittadini italiani, stanziato su un determinato territorio, numericamente inferiore rispetto al resto della popolazione, i cui membri hanno caratteristiche etniche, religiose o linguistiche diverse da quelle del resto della popolazione. L’insediamento nel territorio è considerato antico se protrattosi fino al 1800 (principio uniformemente accettato in Europa occidentale). Sul territorio italiano esistono diversi gruppi di popolazioni che si riconoscono in lingue diverse da quelle nazionali.

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

L’articolo 32 della legge n.189/2002 ha previsto la costituzione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Ai sensi della stessa legge il Ministero dell'Interno ha realizzato la struttura di coordinamento del sistema - il Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali - affidandone all’ ANCI la gestione.  Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Sportello unico per l'immigrazione

L'art. 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato l´art. 22 del Testo Unico per l´immigrazione (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286), ha istituito in ogni provincia, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, uno Sportello unico per l´immigrazione cui fanno capo le procedure relative all´assunzione e al ricongiungimento familiare degli stranieri.

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Il testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è rappresentato DAL  Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetta Legge Turco-Napolitano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139.

Tratta degli esseri umani

Sfruttamento di esseri umani che, rapiti o adescati con l'inganno nei loro Paesi d'origine, vengono poi venduti come schiavi da organizzazioni criminali internazionali. Si fonda sulla compravendita e consiste nello spostamento di una persona contro la sua volontà dal luogo di origine a un altro, al fine di sfruttarne il lavoro o il corpo. Molte delle vittime della tratta sono state rapite da bande internazionali, altre sono state vendute dalle proprie famiglie o adescate con false promesse di lavoro. Il fenomeno è legato alla malavita organizzata su larga scala che ricava enormi profitti dallo sfruttamento di esseri umani ed è spesso coinvolta in altre attività criminali, quali traffico di droga e di armi. Le donne e i bambini sono i soggetti più esposti a questa forma contemporanea di schiavitù, basata specialmente sullo sfruttamento sessuale. In genere le vittime sono private di ogni diritto fondamentale, non dispongono di uno status giuridico e sono ridotte, attraverso minacce e maltrattamenti, a una condizione di estrema dipendenza dai loro aguzzini.

Vittime del dovere

Per vittime del dovere si intendono i soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso.
Nello specifico si definiscono vittime del dovere ai sensi della Legge 13 agosto 1980 n. 466, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1, commi 562-565 e del DPR 7 luglio 2006 n. 243 gli appartenenti a: Magistratura, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Polizie municipali. L'Ufficio "Vittime del dovere" nell'ambito della programmazione degli interventi assistenziali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno sostiene, attraverso sussidi economici, i familiari dei dipendenti deceduti e tutti coloro i quali, durante l'espletamento del servizio, hanno riportato ferite e lesioni di tale gravità da precludere loro la normale attività lavorativa.

Unità Dublino

E’ la  struttura preposta a svolgere gli adempimenti amministrativi relativi all’a pplicazione del Regolamento (CE) 343/2003 del 18 febbraio 2003,i quali, attraverso il rapporto con gli altri  omologhi Uffici dell’Unione Europea, sono finalizzati ad individuare lo Stato responsabile dell’esame della domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
L’obiettivo della procedura è quello di evitare che un richiedente asilo presenti la propria istanza in più Stati membri, rendendo quindi responsabile del relativo esame un unico Stato, al fine di contrastare il fenomeno dell’‘asylum shopping’. Tale attività amministrativa compete all’ Ufficio III della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo.

Visto d'ingresso

Ai sensi dell’art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall'Italia con la l. n. 388/93, per l'ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire "i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza"; tale condizione deve, in particolare, essere rispettata per il rilascio del visto uniforme di durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato);
Nello stesso senso l'art. 4 comma 3 D. Lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d'ingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchè la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza";

Vittime del terrorismo

Sono considerati vittime del terrorismo quei cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio nazionale ed i cittadini italiani deceduti o feriti a causa di atti terroristici e di stragi di tale natura verificatisi nel territorio extranazionale. La legislazione italiana prevede una serie di benefici, anche di carattere non economico, erogati da diverse amministrazioni: il ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per le vittime civili; il ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza,  Corpo   Forestale, Polizia penitenziaria, Polizie municipali e persone che abbiano prestato assistenza, su richiesta, alle Forze dell'ordine; il ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, per i vigili del fuoco; il ministero della Giustizia, per i magistrati, i giudici popolari e dipendenti civili dell'amministrazione penitenziaria; il ministero della Difesa, per gli appartenenti alle Forze armate.