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I decreti flussi. Lavoro subordinato/autonomo e lavoro stagionale

I decreti flussi fissano ogni anno le quote per l'ingresso di lavoratori stranieri in Italia per lavoro subordinato e per lavoro autonomo. La compilazione delle domande deve avvenire esclusivamente per via telematica collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/  reperibile sul Portale del Ministero dell’interno www.interno.gov.it
 
Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero residente all'estero, deve presentare, allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente, la richiesta nominativa con modalità esclusivamente telematiche.
Utilizzando gli appositi moduli predisposti e salve le peculiarità di ogni singola ipotesi deve contenere:
-     le complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
-     le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero; 
-    le specifiche contrattuali nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, che verranno riportati anche sulla proposta di contratto di soggiorno; 
-l’impegno a garantire un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi applicati;
-     l'impegno   a garantire un alloggio fornito dei requisiti di idoneità alloggiativa e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore  nel Paese di provenienza, in caso di espulsione.
Lo Sportello Unico dell’Immigrazione acquisiti i pareri della Questura e della Direzione Territoriale del Lavoro, consegna al datore di lavoro la comunicazione dell’avvenuto rilascio del nulla osta.
Il cittadino straniero, una volta ricevuta la notizia del rilascio del nulla osta, deve recarsi, entro 180 giorni, presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana per richiedere il visto di ingresso.
La Rappresentanza diplomatica italiana rilascerà il visto solo se il nulla osta risulterà inserito sul sistema.
Ottenuto il visto ed entrato in Italia, il lavoratore straniero, entro 8 giorni, dovrà recarsi, accompagnato dal datore di lavoro, presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro.
 
La perdita del posto di lavoro non priva il lavoratore straniero e i suoi familiari del permesso di soggiorno.
Infatti, sia in caso di licenziamento che di dimissioni volontarie, è possibile iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, o comunque per un periodo non inferiore a un anno (tranne che per il lavoro stagionale).
Permesso di lavoro stagionale
La documentazione richiesta e l'iter procedurale sono identici a quelli per il lavoro subordinato. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere una validità minima di 20 giorni e massima di  9 mesi, anche nel caso di più lavori di breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
Qualora se ne verifichino le condizioni, il lavoratore stagionale può convertire questo tipo di permesso in uno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato.
Se lo straniero rispetta la scadenza del permesso di soggiorno rientrando nel proprio Paese di provenienza, ha diritto di precedenza, per un successivo periodo lavorativo, rispetto ai suoi concittadini mai entrati in Italia per motivi di lavoro.