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I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

I minori stranieri non accompagnati sono i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi di età inferiore agli anni 18 che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privi di assistenza e rappresentanza legale (art.2 d. lgs . n. 142/2015).

Il forte incremento migratorio che ha investito l’Italia e, in particolare, l’accresciuto numero di minorenni non accompagnati che dal 2014 sono approdati sulle coste meridionali del nostro Paese ha reso evidente sia l’inadeguatezza della normativa, che pone a carico dei Comuni le misure di accoglienza, le connesse responsabilità ed i relativi oneri, sia la necessità di pianificare interventi specifici  con l’obiettivo di garantire efficacemente il diritto all’accoglienza, alla rappresentanza legale, alla protezione.

In questo senso, nella seduta della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 è stata raggiunta Intesa sul Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati (MSNA) ed è stato definito un nuovo sistema che elimina, ai soli fini dell’accoglienza, ogni distinzione tra MSNA richiedenti e non richiedenti asilo/protezione internazionale.

Per quanto riguarda i minori, l’Intesa prevede:

         una fase di prima accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione;

  • un’accoglienza di secondo livello nell’ambito dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) dedicato ai MSNA, adeguatamente potenziato.

L’Intesa ha previsto, inoltre, che nelle more della realizzazione del nuovo sistema, il Ministero dell’Interno:

  • coordini la costituzione di strutture temporanee di accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli enti locali;

  • aumenti la capienza di posti nei progetti della rete SPRAR.

 

 

Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142

Conferenza Unificata del 10 luglio 2014