Intese I.N.P.S.
La normativa di riferimento relativa all’istanza in oggetto è rappresentata dalla legge n. 903/1973, concernente la “Istituzione del Fondo di Previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici”, integrata dall’art. 42 della legge n. 488/1999, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha esteso l’iscrizione al Fondo a ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia, nonché ai ministri di culto con cittadinanza italiana operanti all’estero al servizio di enti diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica riconosciuta.
L’art. 5 della predetta legge n. 903/1973 stabilisce che “sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione al Fondo (…) tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica aventi cittadinanza italiana, residente in Italia, (…) dall’inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità.
Con decreto del Ministro per l’Interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, si procede alla applicazione della presente legge con le modalità del caso.
Per l’accertamento delle condizioni di cui al primo comma, riguardanti la attività di culto, è richiesta (…) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l’attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione”.
La procedura seguita, per prassi, al fine di addivenire alla stipula degli accordi per l’iscrizione è la seguente:
per l’iscrizione dei ministri nell’anzidetto Fondo di Previdenza INPS, si prescinde dal requisito della nomina approvata con decreto del Ministro delll’interno, in quanto tale requisito non è specificamente prescritto dalla citata normativa.
Il procedimento amministrativo si instaura con la presentazione della domanda dell’ente religioso, in carta legale, indirizzata al Ministero e firmata dal rappresentante legale, corredata della copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, dell’atto di nomina del rappresentate legale, dell’attestazione del legale rappresentante sui ministri di culto in possesso dei requisiti per l’iscrizione al “Fondo”.
Successivamente, il rappresentante legale dell’ente religioso interessato è invitato a presentarsi presso la Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ove viene redatto un verbale sottoscritto, per il Ministro dell’Interno, dal Capo del Dipartimento, e per l’organismo religioso dal rappresentante legale dell’ente medesimo, con cui si conviene sul contenuto dello schema del decreto ministeriale che stabilisce le modalità di applicazione della normativa.
Dopo la firma del Ministro detto decreto viene pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” della Repubblica, e l’eseguita pubblicazione è comunicata, tramite la competente Prefettura, al rappresentante legale dell’ente interessato.