Ministri di culto
Le disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi sono regolate dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 28 febbraio 1930, n. 289.
L’art. 20 del R.D. sopra menzionato dispone che l’approvazione governativa della nomina a ministro di culto, di cui all’art. 3 della legge n. 1159/1929, è chiesta con domanda diretta al Ministro dell’Interno, dal ministro di culto interessato e deve essere presentata presso la Prefettura territorialmente competente, corredata di bollo e dell’atto di nomina, in originale od in copia autentica e dei documenti atti a provare che la stessa sia avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.
Occorre, quindi allegare all’istanza una copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente di appartenenza, nonché dell’atto di nomina a ministro di culto.
Altro requisito essenziale è costitutivo dall’autocertificazione concernente la cittadinanza italiana e la residenza dell’istante.
L’inoltro della documentazione deve comunque avvenire tramite la Prefettura territorialmente competente.