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Ufficio V - Cittadinanza

Dirigente dell’Ufficio
Viceprefetto Graziella Forti (reggente)

Casella di posta elettronica ordinaria: graziella.forti@interno.it

Caselle di posta elettronica certificata: ufficiovii-379@pecdlci.interno.it

                                                              citt-legge124@pecdlci.interno.it

 

L’Ufficio si occupa dell’applicazione delle leggi satellite della normativa sulla cittadinanza: la legge 14 dicembre 2000 n. 379, che ha riconosciuto la cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti, e la legge 8 marzo 2006 n.124, relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti, che consentono di ottenere il beneficio in base ad una mera dichiarazione di volontà, resa presso i nostri Consolati all’estero o presso gli Ufficiali di Stato Civile comunali,  previo accertamento dei requisiti di legge.

Spetta all’Ufficio e alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, accertare i requisiti dei richiedenti e dar luogo o meno al riconoscimento dello status civitatis.

L’Ufficio V si occupa, inoltre, della trattazione delle questioni attinenti al conferimento della cittadinanza italiana ai coniugi di cittadini italiani per matrimonio dall’estero, ai sensi dell’art. 5 legge n. 91/92, con compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia sulle attività di organi e amministrazioni coinvolte nel procedimento.

L’istruttoria delle domande di cittadinanza per matrimonio dall’estero viene avviata informaticamente dai Consolati, previa verifica della regolarità documentale – per l’eventuale dichiarazione di inammissibilità - con la generazione automatica delle richieste agli Enti tenuti a fornire le informazioni di competenza. Il sistema prevede comunicazioni telematiche tra gli organismi coinvolti nel procedimento. A seguito della valutazione da parte degli istruttori degli elementi forniti, qualora favorevoli, viene predisposto un decreto del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

La domanda è rigettata se è intervenuto scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale oppure in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992.

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