Tu sei qui

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sull’immigrazione clandestina.

Chi favorisce l’immigrazione clandestina è punito anche se successivamente lo Stato è entrato nell’Unione Europea.

La Corte di Giustizia ha deciso sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Campobasso che aveva chiesto l’interpretazione dell’articolo 6 TUE, dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’articolo 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, nell’ambito di un procedimento penale a carico di cittadini italiani, accusati di favoreggiamento di immigrazione clandestina di cittadini rumeni prima dell’adesione della Romania all’Unione Europea.

La Curia ha stabilito che, in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la successiva  adesione all’Unione Europea del paese di provenienza dell’immigrato, non fa venire meno  il disvalore penale del fatto anteriormente commesso. Per questo la Corte ha deciso che non trova applicazione il regime di cui all’art. 2 del codice penale.

Gli imputati erano stati accusati di aver organizzato negli anni 2004-2005 l’ingresso illegale di cittadini rumeni, in un’epoca anteriore all’adesione della Romania all’Unione Europea.

L’acquisizione successiva dello status di cittadino dell’Unione, da parte di cittadini rumeni, non incide, però, per la Curia, sugli elementi costitutivi del reato di immigrazione clandestina e di conseguenza sull’applicazione della normativa penale.

La modifica legislativa, cioè l’atto di adesione della Romania all’Unione, non  integra, il precetto penale né muta la sanzione, essendo avvenuta, infatti, nell’ambito di una legge extra penale..

Inoltre, l’illecito contestato agli imputati  è considerato reato “ istantaneo”, e quindi si era  integralmente e definitivamente realizzato prima dell’adesione della Romania all’Unione avvenuta il 1° gennaio 2007.

Ultima modifica:
28/10/2016 - 10:35