Onorificenza di vittima del terrorismo

L’Ufficio I istruisce, tramite le Prefetture territorialmente competenti, le domande presentate dalle vittime di terrorismo - ovvero, in caso di decesso, dai loro familiari aventi diritto - appartenenti o non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri Organi dello Stato, volte a ottenere l’onorificenza di “Vittima del terrorismo”.
Tali istanze sono sottoposte al necessario parere della Commissione consultiva prevista dall’art. 11 del d.P.R. n. 510/1999 per la concessione, da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 34, comma 2-bis, della legge n. 222/2007 e del d.M. 6 maggio 2008, dell’onorificenza di «Vittima del terrorismo», con la correlata consegna di una medaglia in oro, in favore dei cittadini italiani colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale.