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La protezione temporanea nel caso di arrivo massiccio nell'Unione europea (UE) di stranieri che non possono rientrare nel loro paese. Direttiva europea 2001/55/Ce

La protezione temporanea nel caso di arrivo massiccio nell'Unione europea (UE) di stranieri che non possono rientrare nel loro paese, è prevista dalla Direttiva 2001/55/Ce, la quale stabilisce un dispositivo eccezionale nel caso di arrivo massiccio nell'Unione europea (UE) di stranieri che non possono rientrare nel loro paese, in particolare a causa di una guerra, violenze o violazioni dei diritti umani. La normativa stabilisce una tutela immediata e transitoria di tali persone sfollate e assicura un equilibrio degli sforzi realizzati tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze di tale accoglienza.
Attuazione della protezione temporanea. La tutela transitoria viene accordata in tutti gli Stati membri allorché il Consiglio avrà adottato, su proposta della Commissione, una decisione che accerta un afflusso massiccio di sfollati nell'UE e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà al protezione.
La durata della protezione temporanea è pari a un anno e può essere prorogata per un periodo massimo di due anni. Può terminare anche quando il Consiglio avrà accertato, su proposta della Commissione che la situazione nel paese d'origine consente un rimpatrio sicuro e stabile degli sfollati. Gli Stati membri devono accertarsi della volontà degli sfollati di essere accolti nel loro territorio. Possono essere escluse dal beneficio della protezione temporanea le persone sospettate di crimine contro la pace, crimine di guerra, crimine contro l'umanità, reato grave di natura non politica, azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e le persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.
 
Effetti della protezione temporanea. Gli Stati membri devono rilasciare alle persone ammesse alla protezione temporanea un titolo di soggiorno valido per tutta la durata della protezione. All'occorrenza, gli sfollati devono disporre di qualsiasi agevolazione per ottenere i visti prescritti, con formalità e costi ridotti al minimo. Alle persone ammesse alla protezione temporanea saranno accordati:
-    il diritto di esercitare un'attività di lavoro subordinato o autonomo, di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro;
-    il diritto di ottenere un'abitazione adeguata;
 - il diritto di ricevere l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, contributi al sostentamento, qualora non dispongano delle risorse necessarie, e di cure mediche;
-    il diritto dei minori di età inferiore a 18 anni di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro.
I componenti di una stessa famiglia che sono stati separati e che sono stati ammessi alla protezione temporanea in Stati membri differenti o di cui alcuni componenti non sono ancora sul territorio dell'UE devono beneficiare del ricongiungimento familiare in un unico Stato membro.
 
I minori non accompagnati sono collocati presso componenti adulti della loro famiglia, presso una famiglia ospitante, in centri d'accoglienza per minori o presso la persona che si è presa cura di loro durante la fuga dal paese d'origine. Sono posti sotto tutela o rappresentati da un'associazione. Le persone ammesse alla protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare una domanda d'asilo. Lo Stato membro che ha accolto la persona deve procedere all'esame della domanda. Tuttavia, gli Stati possono decidere che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo. Tale disposizione permette al paese di alleggerire l'onere sul rispettivo sistema d'asilo durante la protezione temporanea respingendo l'esame delle domande. Salvo diversa decisione degli Stati membri, una persona che gode della protezione temporanea e che soggiorni illegalmente nel territorio di un altro Stato membro deve essere riammessa dallo Stato membro che le ha accordato la protezione.
Termine della protezione temporanea. Alla scadenza o in vigenza della protezione temporanea, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione stessa. Anche nel caso di rimpatrio forzato, garantiscono che il rimpatrio si svolga nel rispetto della dignità umana e che impellenti ragioni umanitarie non rendano impossibile il rimpatrio. Le persone che, alla luce del loro stato di salute, non sono in grado di viaggiare non devono subire il rimpatrio forzato, fintantoché la loro salute non migliori. Le famiglie con minori che frequentano la scuola possono essere autorizzate fino al termine dell'anno scolastico.
Cooperazione amministrativa. Le misure previste dalla direttiva beneficiano del Fondo europeo per i rifugiati. Qualora il numero degli sfollati superi la capacità di accoglienza indicata dagli Stati membri, il Consiglio prende i provvedimenti appropriati, in particolare la raccomandazione di un ulteriore sostegno allo Stato membro interessato.