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Riconoscimento della personalità giuridica

Nell’ambito delle attività di competenza della Direzione Centrale degli Affari dei Culti – Area II, vi sono i procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diversi dal cattolico.

Il riconoscimento giuridico quale ente di culto diverso dal cattolico viene concesso con D.P.R., su proposta del Ministro dell’Interno, udito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 2 della legge 1159/1929 e dell’art. 10 del R.D. 289/1930.

Il parere del Consiglio di Stato, dall’entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis), è diventato facoltativo, tuttavia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel settembre e nell’ottobre 2001, in occasione di due distinti procedimenti di riconoscimento giuridico di enti diversi dal cattolico, ha rappresentato l’opportunità di richiedere, comunque, il parere del Consiglio di Stato prima di procedere all’iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. Questa Amministrazione ha quindi aderito a tale richiesta.

L’istanza va presentata alla Prefettura territorialmente competente (art. 10, comma 1 del R.D. 289/1930), corredata dell’atto costitutivo e dallo statuto, redatto in atto pubblico (art. 14 del codice civile) notarile (circolare della Direzione Generale degli Affari dei Culti n. 111/1998), in cui devono essere indicati: denominazione (art. 16 codice civile), scopo, organi di amministrazione e di funzionamento, patrimonio/mezzi finanziari (artt. 16 codice civile e 10, comma 2 del R.D. 289/1930), sede (art. 16 codice civile).

Ai suddetti atti va inoltre allegata tutta la documentazione di cui alla predetta circolare 111/1998, indicata nella scheda a pag. 9, cioè: relazione del legale rappresentante sui principi religiosi e sulle attività svolte dall’ente, atto relativo alla disponibilità della sede legale dell’ente, prospetti economici con indicazione di entrate e spese degli ultimi tre anni o del periodo di minor periodo di esistenza di attività dell’ente, dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito sulla consistenza dei mezzi finanziari dell’ente, dichiarazione del legale rappresentante sul possesso della cittadinanza italiana o, in assenza della cittadinanza, sul suo domicilio in Italia.