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Riconoscimento giuridico

L’attività dell’Area degli Affari del culto cattolico si sostanzia nel riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici. Essa è disciplinata dalla Legge del 20 maggio 1985 n. 222, e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33.
Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici è disposto con decreto del Ministro dell´Interno, a seguito di un’istruttoria amministrativa che compete alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo.

La procedura si avvia con la domanda inoltrata dal rappresentante legale dell´ente o dall´autorità ecclesiastica competente, e nella quale devono essere indicati i dati essenziali caratterizzanti l´ente: la denominazione, la natura, i fini, la sede e l'indicazione del legale rappresentante. Ad essa vanno allegati tutti i documenti necessari per dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e specifici richiesti dalla legge per ciascun tipo di ente. La fase istruttoria svolta dalle Prefetture-UTG si conclude, con il parere espresso dal Prefetto e con la trasmissione degli atti al Ministero dell´Interno, trasmissione di cui viene data notizia agli interessati.

La Circolare n. 111 del 20 aprile 1998 della Direzione Generale Affari dei Culti del Ministero dell’Interno, oggi Direzione Centrale degli gli Affari dei Culti, indica la documentazione da produrre a seconda della tipologia ecclesiastica dell’ente.

In caso di accoglimento dell´istanza, viene predisposto il decreto di riconoscimento che viene pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale. Dell'adozione del decreto di riconoscimento, è data comunicazione al rappresentante dell´ente e all’autorità ecclesiastica.
 Qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento, invece, viene notificato all’interessato il diniego, avverso il quale è ammesso ricorso agli organi di giustizia amministrativa.

La procedura di riconoscimento giuridico è stata semplificata a seguito della legge 127/97 che, all´art. 17 c. 26, ha abrogato ogni disposizione che preveda l´acquisizione del parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. La Santa Sede ha ritenuto di aderire al disegno di semplificazione della procedura.

Requisito generale e necessario per il riconoscimento di qualsiasi ente ecclesiastico è Il fine di religione o di culto. Per una determinata tipologia di enti ecclesiastici, indicata dall´art. 2 della legge n. 222/1985, il fine di religione o di culto è presunto "iuris et de iure". Sono, pertanto, considerati aventi juris et de jure fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa (Regioni e Province ecclesiastiche, Diocesi, Istituti diocesani o interdiocesani per il sostentamento del clero, capitoli, cattedrali, parrocchie e chiese), gli Istituti religiosi e i Seminari.   Per tutti gli altri enti (fondazioni e, in genere,tutti gli enti non aventi personalità giuridica nell´ordinamento della Chiesa),  il fine di religione o di culto deve essere accertato di volta in volta dall´Amministrazione. L´accertamento è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell´ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo.

La normativa pattizia prevede, poi, oltre a questo requisito di carattere generale, anche altri  requisiti specifici per le singole tipologie di enti.

Nella variegata tipologia degli enti ecclesiastici, particolare rilievo assume quella degli Istituti diocesani o interdiocesani per il sostentamento del Clero che, già previsti nell´ordinamento canonico, sono stati recepiti nell'ordinamento italiano con la legge 222/1985, per assicurare, con il coordinamento e l´integrazione forniti dall´Istituto Centrale per il sostentamento del Clero, il congruo e dignitoso sostentamento del clero diocesano. La normativa pattizia del 1984 ha infatti riformulato le modalità di finanziamento del clero, fino ad allora garantito mediante la corresponsione della congrua da parte dello Stato (cosiddetto sistema beneficiale).

Per gli enti ecclesiastici preesistenti all’epoca concordataria l’accertamento della loro personalità giuridica avviene anche mediante il rilascio dell´attestato per antico possesso di stato. L´attestato, previsto dall´art. 15 del D.P.R. 33/1987 (Regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985), certifica che l´ente in questione gode della personalità giuridica da un’«epoca anteriore al 7 giugno 1929», e che non l´ha mai perduta per alcuna causa di estinzione.