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Sentenza n. 21185 del 2 ottobre 2009 Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile

Sentenza n. 21185 del 2 ottobre 2009 Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

SENTENZA

Rileva il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art.380 bis c.p.c. in data 5/2/2009, ha formulato la proposta di definizione che appresso si trascrive:

"OSSERVA

CHE il Giudice di Pace di Chieti, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino extracomunitario […] contro il decreto 11/9/2006 con il quale il Prefetto di Chieti lo aveva espulso dallo Stato ex art.13 c.2 lett.B deld.leg 296/98[1], per indebita permanenza senza aver richiesto tempestivamente il p.d.s., con decreto 4/12/2006 accolse il ricorso sul rilevo per il quale la predetta espulsione era viziata perché sarebbe stato onere del Prefetto indicare la data di ingresso sul t.n. dalla quale datare l’inosservato termine per la richiesta del p.d.s. e perché la sottoposizione in data 11/8/2006 ad intervento chirurgico faceva comunque ritenere giustificato il ritardo; CHE il decreto, direttamente ricorribile per cassazione, è stato impugnato con ricorso 21/2/2008 notificato dal Prefetto UTG di Chieti affidato a duplice motivo al quale non ha opposto difese l’intimato;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato come nella specie, il 4/12/2006, devono essere applicate le disposizioni di cui al capo I del D.Leg. 2/2/2006 n.40 (in vigore dal 2/3/2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art.366 bis del c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art.360 nn. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; CHE il ricorso, assistito da duplice specifico e pertinente quesito (Cass. 19892/07 – 15949/07 – 14682/07 – 14385/07), appare certamente nel merito assolutamente fondato avendo il GdP fatto consapevole disapplicazione del principio (sempre ribadito da questa Corte: vd ex multis Cass.6670/06, 16570/04 e 7668/04) per il quale incombe allo straniero documentare – nelle forme di cui all’art.7 del DPR 394/99, non modificato dal DPR 334/04 – la data di ingresso nel t.n. al fine di dedurre la mancata decorrenza, all’atto del controllo, del termine concesso per l’inoltro della richiesta del permesso e del pari apparendo affatto arbitraria la valutazione di impossibilità di tempestiva richiesta fondata sulla documentazione di un intervento chirurgico eseguito in Italia un mese prima della espulsione e del quale sfuggono sia la indispensabilità sia il carattere impeditivi della richiesta del p.d.s. sia e comunque la non connessione ad un ingresso nello Stato ad esso di molto anteriore;

CHE, ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta infondatezza".
Osserva il Collegio che la proposta come sopra riportata merita piena condivisione con la conseguenza per la quale può essere accolto il ricorso del Prefetto e cassato il decreto del GdP di Chieti affermando il duplice principio di diritto, dal giudice disatteso, per il quale

1. incombe allo straniero documentare – nelle forme di cui all’art.7 del D.P.R. 394/99, non modificato dal D.P.R. 334/04 – la data di ingresso nel t.n. al fine di dedurre la mancata decorrenza, all’atto del controllo, del termine concesso per l’inoltro della richiesta del permesso;

2. è arbitraria la valutazione di impossibilità di tempestiva richiesta del p.d.s. fondata sulla documentazione di un intervento chirurgico eseguito in Italia un mese prima della espulsione senza che ne sia addotta la indispensabilità o che sia affermato il suo carattere impeditivi della richiesta del p.d.s. e comunque che sia superata la non connessione ad un ingresso nello Stato ad esso di molto anteriore.

La evidenza del principio e la inesistenza di ulteriori valutazioni consente quindi alla Corte di decidere ex art.384 c.p.c. pertanto rigettando la opposizione dello straniero alla espulsione 11/9/2006. Graveranno sull’intimato le spese del giudizio sostenute dal Prefetto in questa sede.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e decidendo nel merito rigetta l’opposizione alla espulsione 11/9/2006 e condanna l’intimato […] a versare per spese al Prefetto UTG di Chieti la somma di € 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Roma, il 30/6/2009.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 OTTOBRE 2009