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Benefici a favore delle vittime del terrorismo

La prima disciplina della materia è avvenuta con la legge n. 466/1980 recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”; tale normativa è stata emanata a seguito della strage avvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Nella materia, dieci anni dopo, è intervenuta la legge n. 302/1990 recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, con la quale, da un lato, è stato elevato l’importo del sostegno economico assicurato e, dall’altro, le vittime di violenza di matrice terroristica sono state accostate, per la prima volta in un provvedimento legislativo, a quelle innocenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, estendendo così anche alle vittime delle mafie i benefici economici già previsti in favore delle vittime del terrorismo.

Normative speciali sono poi state introdotte per le vittime e i familiari superstiti della strage di Ustica e per quelle della “banda della Uno bianca” (leggi n. 340/1995 e n. 70/1998)

Ulteriori benefici, economici e non economici, sono stati disposti con la legge n. 407/1998.

Con la legge n. 206/2004 recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici" sono stati riconosciuti, in favore delle sole vittime del terrorismo e dei loro superstiti, oltre a nuovi benefici strettamente economici, anche provvidenze di diversa natura di competenza di svariate Amministrazioni e/o Enti pubblici, quali, tra gli altri, l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, l’assistenza psicologica, la concessione di borse di studio. Ulteriori benefici incidono sui trattamenti pensionistici: aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata; incremento della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto; equiparazione, per le vittime che hanno subito danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta.

Inoltre, la legge n. 147/2013 (art. 1, comma 494), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ha previsto la concessione al coniuge e ai figli della vittima di terrorismo, portatore di invalidità non inferiore al 50%, dell’assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 della legge n. 206/2004.

Limitatamente alle sole vittime dell'attentato terroristico verificatosi il 1° luglio 2016 a Dacca (Bangladesh), la legge n. 205/2017 (art. 1, comma 219), ha disposto l’applicazione, anche in assenza di sentenza, della disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 della legge n. 206/2004.

Non esiste alcuna differenza di trattamento tra vittime civili cittadini italiani rimasti vittime sul territorio nazionale e vittime civili cittadini italiani rimasti vittime all’estero, come pure tra vittime civili cittadini stranieri o apolidi e vittime civili cittadini italiani rimasti vittime sul territorio nazionale.

Il 9 maggio di ciascun anno, in Italia, è il “Giorno della memoria” (istituito con legge 4 maggio 2007, n° 56), istituito al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice.

I benefici economici per le vittime civili del terrorismo concessi dall’Ufficio 1, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa in vigore, si possono così, sinteticamente, riepilogare:

 

 

 

Speciale elargizione

 

- € 200.000 (a vittima deceduta)

- € 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità (vittima ferita)

 

Assegno vitalizio

(concesso ai superstiti o alle vittime superstiti con invalidità permanente non inferiore al 25%)

 

€ 258,00 mensili (legge n. 407/1998) elevati a € 500,00 mensili dal 1°/01/2004 (legge n. 350/2003) per il coniuge e i figli a carico.

Per i figli maggiorenni non a carico della vittima la decorrenza è 26/08/2004 (legge n. 206/2004) 

 

Speciale assegno vitalizio

(concesso ai superstiti o alle vittime superstiti con invalidità permanente non inferiore al 25%)

 

€ 1.033,00 mensili

a decorrere dal 26/08/2004 (legge n. 206/2004)

 

Assegno vitalizio

(concesso al coniuge e a ai figli dell’invalido portatore   di invalidità non inferiore al 50%)

 

€ 500,00 mensili

a decorrere dal 1°/01/2014

(art. 5, co. 3-quater legge n. 206/2004)

 

Speciale assegno vitalizio

(concesso al coniuge e ai figli dell’invalido portatore di invalidità non inferiore al 50%)

 

€ 1.033,00 mensili

a decorrere dal 1°/01/2014

(art. 5, comma 3-bis legge n. 206/2004)

 

Trattamento di fine rapporto maggiorato per le vittime di terrorismo e i loro familiari lavoratori autonomi, privati e liberi professionisti

 

 Vedere scheda 1.1

 

 

I benefici previsti per episodi di terrorismo si applicano agli eventi verificatisi:

  • in Italia dal 1° gennaio 1961 (art. 15, comma 1 legge n. 206/2004);
  • all'estero dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2002 per i cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento (art. 2, comma 106, lett. d) legge n. 244/2007);
  • all’estero dal 1° gennaio 2003 per i cittadini italiani ovunque residenti (art. 15, comma 2 legge n. 206/2004).

Al fine dell’accertamento della matrice dell’episodio criminoso (art. 1, comma 1 legge n. 302/1990), per gli eventi avvenuti all’estero, vengono interessati il Ministero degli Affari Esteri per conoscere l’elenco delle vittime e, nelle more dell’acquisizione della sentenza sull’evento da parte del Paese estero nel quale lo stesso si è verificato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Solo una volta che è stata ritenuta plausibile la matrice terroristica dell’evento, viene avviata la restante istruttoria per la verifica dei requisiti soggettivi in capo alla vittima, deceduta o ferita, e ai potenziali beneficiari (artt. 1, comma 1 e 9-bis legge n. 302/1990) per il successivo riconoscimento delle provvidenze.

A partire dal 1° marzo 2022 la presentazione della domanda dovrà essere effettuata dal richiedente, esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale Servizi di questo Dipartimento, disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it oppure tramite il Portale di questo Dipartimento alla voce “Servizi on line”; sarà possibile accedere a entrambi i predetti Portali attraverso la propria identità digitale (SPID).

 

Trattamento di fine rapporto maggiorato per le vittime del terrorismo

Onorificenza di “Vittima del terrorismo”

 

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