Chi può accedere alla misura del RVA&R

POSSONO ACCEDERE ALLA MISURA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE (art. 11 del Regolamento UE n, 516/2014):
- I cittadini di Paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale riconosciuta loro in uno Stato membro, e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario;
- I cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario;
- I cittadini di Paesi terzi che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro, compresi cittadini di Paesi terzi il cui allontanamento è stato differito conformemente all’art. 9 e all’art. 14, paragrafo 1 della direttiva 2008/115/CE.
NON POSSONO ACCEDERE ALLA MISURA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE:
- I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;
- I cittadini di paesi terzi con esenzione di visto in riferimento all’allegato II del Regolamento 1086 del 14/11/2018[1], il quale indica i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto all’attraversamento delle frontiere esterne dei paesi membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni[1].
- I migranti che hanno già beneficiato dei programmi di rimpatrio volontario assistito;
- I destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale;
- I migranti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[1] Tale limitazione è stata prevista nell’ambito dei nuovi progetti RVA&R ammessi al finanziamento di cui alla Sezione 3