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Confessioni religiose

Le garanzie a tutela della libertà religiosa nel quadro della disciplina dei rapporto tra lo Stato e gli enti di culto

La Costituzione italiana riconosce (articolo 19) il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e praticarne il culto, tranne 'riti contrari al buon costume', e vieta limitazioni normative nei confronti degli enti ecclesiastici, che possono organizzarsi secondo propri statuti. I rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose sono curati dal ministero dell'Interno, che attraverso il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, la stipula di intese e la vigilanza assicura il rispetto delle garanzie costituzionali. L'esercizio della libertà religiosa è garantito anche ai detenuti, che possono chiedere l'assistenza in carcere dei ministri della propria fede e praticarla.

 

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica

I rapporti tra lo Stato e le altre religioni

Ultima modifica:
11/05/2016 - 13:11