I rapporti tra lo Stato e le altre religioni
Lo Stato italiano garantisce il pluralismo religioso. Tutte le confessioni religiose hanno la facoltà di organizzarsi secondo propri statuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale. I rapporti tra Stato e confessioni religiose non cattoliche, secondo l'articolo 8 della Costituzione, sono regolati per legge 'sulla base di intese con le relative rappresentanze'. I rapporti con le confessioni che non abbiano stipulato intese sono invece regolati, in via generale, dalla legge n. 1159/1929 e dal suo regolamento di attuazione, il regio decreto 28 febbraio 1930, n.289. Si tratta di normative pre-repubblicane rese conformi al nostro ordinamento da una serie di sentenze della Corte costituzionale.